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Diritto internazionale privato: Il problema del c.d. rinvio oltre (o rinvio indietro)

Allorquando la norma di d.i.p. rinvia ad un ordinamento straniero, questo deve intendersi richiamato nel suo complesso, senza poter artificiosamente limitare il richiamo ad una singola norma interpretata separatamente dal sistema in cui si iscrive ( art.15 L.128/1995).

 

La questione ha una notevole rilevanza pratica atteso che la presenza negli ordinamenti stranieri richiamati da norme di d.i.p. che utilizzano criteri di collegamento del tutto diversi da quelli propri dell’ordinamento richiamato può determinare curiosi fenomeni di “palleggiamento” del caso, che si sogliono definire convenzionalmente come ipotesi di rinvio “oltre” o “rinvio indietro”.

 

Richiamare un ordinamento nella sua totalità vuol dire richiamare tutte le sue norme interne, comprese, quindi anche quelle di d.i.p. sue proprie. Da qui il problema del possibile rimando da queste operato ad un differente ordinamento. Ad esempio l’ordinamento italiano potrebbe richiamare l’ordinamento francese e questo, a sua volta, potrebbe richiamare quello tedesco. A sua volta, l’ordinamento tedesco potrebbe richiamare un quarto ordinamento e così via. Si ha in tale ipotesi di richiamo di un terzo ordinamento il c.d. rinvio oltre.

 

Se, nell'esempio di prima, l’ordinamento francese rimandasse nuovamente a quello italiano si verificherebbe il rinvio indietro. Anche questo potrebbe creare un circolo vizioso, tra due ordinamenti che si richiamano continuamente l’uno l’altro senza poter risolvere la controversia concreta.

 

L’art.13 della Legge 1995 disciplina la materia in quattro commi: 

  • Co.1 stabilisce che: il rinvio indietro è sempre ammesso (ovvero l’applicazione della legge italiana alla controversia di cui sopra). Diversamente il rinvio oltre è ammesso limitatamente, solo nell'ipotesi in cui al terzo ordinamento richiamato accetti il richiamo, in altre parole deve essere l’ultimo e non deve richiamare a sua volta un quarto ordinamento ( rinvio oltre accettato). In questo modo si evita il formarsi di circoli viziosi così come nel caso Forgo, oppure l’infinito rimando da ordinamento ad ordinamento.
  • Co.2 prevede l’inammissibilità del rinvio in tema di disciplina di forma degli atti e obbligazioni non contrattuali.
  • Co.3 stabilisce che che il rinvio indietro ed il rinvio oltre non operano nei casi in cui il diritto straniero originariamente richiamato sia stato individuato sulla base della concorde volontà delle parti. Ciò può accadere ad esempio in tema di contratto.
  • Co.4 In materia di filiazione e riconoscimento stabilisce infine che il rinvio oltre e quello indietro non sono ammessi se, in conseguenza dalla loro applicazione, si determina l’esclusione del rapporto di filiazione ( rinvio in favorem).

Sono in ogni caso fatte salve le diverse soluzioni più estensive o restrittive, fatte proprie con la adesione a convenzioni internazionali. Così, in particolare, restano legittime e operative le ipotesi di rinvio previste dalla Convenzione dell’Aja sul matrimonio e da quello di Ginevra sui titoli di credito.

Il Caso Forgo.

Il caso Forgo ci aiuta a comprendere le problematiche legate al rinvio: Forgo, cittadino bavarese, si era trasferito in Francia da bambino dove non aveva acquisito né il domicilio né la cittadinanza; qui muore senza lasciare testamento, aprendo così la questione successoria riguardante il suo ingente patrimonio mobiliare in Francia.

Quale legge applicabile in materia di successioni il diritto francese richiamava la lex personae, ma la richiamata legge bavarese individuava la lex rei sitae.

 

Il problema era se ereditavano i parenti collateriali, alcuni parenti della madre, come indicato dal diritto bavarese, oppure lo Stato francese, in base alla legge di residenza.

 

Inizialmente i giudici francesi individuarono come applicabile il diritto bavarese e, cioè il diritto del luogo dove Forgo era domiciliato.

 

In seguito a questa decisione l’amministrazione pubblica francese propose ricorso davanti alla Cassazione che con sentenza stabilì che il diritto applicabile era quello del foro in quanto secondo il diritto internazionale privato bavarese si doveva applicare la legge della residenza abituale del defunto.

 

Continua: la norma di applicazione necessaria.

 

 

 

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