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Diritto internazionale privato: la norma di applicazione necessaria

La norma di applicazione necessaria è quella norma che prevale in considerazione o del suo oggetto o del suo scopo sull'applicazione del diritto straniero.

 

Il suo effetto è la necessaria applicazione del diritto italiano, in maniera esclusiva o integrativa rispetto al diritto straniero.

 

Si tratta di un limite preventivo e positivo previsto affinché non entrino, nello stato italiano valori o principi in contrasto con quelli posti a fondamento della lex fori.

 

Vanno considerate come norme eccezionali, con tutte le conseguenze del caso (es. divieto di analogia).

 

Non esiste un elenco esaustivo di norme di applicazione necessaria, perché la loro ricerca è sulla base di un criterio finalistico di oggetto e scopo così che l’interprete le individuerà sulla base della ratio della norma.

 

Attualmente si considerano tali:

  • alcune norme del diritto di famiglia, come gli impedimenti matrimoniali e le formalità; 
  • le norme sull'adozione legittima
  • norme relative al lavoro ed alla previdenza, al diritto di autore, alla protezione del patrimonio artistico e culturale e la normativa sulla concorrenza interna.

Le norme di applicazione necessaria non sono norme di d.i.p., entrambe sono norme di diritto interno ma mentre le norme di d.i.p. sono applicabili solo a quelle fattispecie che presentano elementi di estraneità, le norme di applicazione necessaria si applicano a prescindere da tale elemento.

 

Una norma di applicazione necessaria è sempre una norma imperativa ma non è vero il contrario. Sono norme imperative quelle norme che non possono essere derogate dalla volontà dei privati. Si tratta di un insieme che comprende certamente le norme di applicazione necessaria ma non coincide con queste, perché è più ampio.

 

Per effetto della riforma del 1995 la categoria delle norme di applicazione necessaria ha trovato un solido fondamento normativo all’art.17 che sancisce il primato delle norme interne che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere considerate sempre applicabili, anche in presenza del richiamo, in virtù di norme di diritto internazionale privato, a leggi straniere.

 

Le norme di applicazione necessaria costituiscono un limite preventivo e positivo perché, a differenza dell’ordine pubblico, prescindono dal funzionamento delle norme di conflitto.

 

Continua: La forma e la pubblicità degli atti.

 

 

 

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