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Diritto internazionale privato: i criteri di collegamento

Le fattispecie regolate dalle norme di d.i.p. possiedono un elemento di estraneità, cioè una circostanza (nazionalità delle parti, luogo dove si sono svolti i fatti etc.) che pongono in collegamento la vicenda, con uno o più Stati esteri.

  

Tale circostanza, si identifica con il c.d. criterio di collegamento. II criterio di collegamento, indica quell'aspetto del rapporto che il legislatore ritiene determinante ai fini dell'individuazione dell'ordinamento straniero da richiamare

La cittadinanza

Nel nostro sistema, il criterio di collegamento fondamentale è quello della cittadinanza.

La L. 218/95 regola in base a tale criterio:

  • le questioni relative allo stato ed alla capacità delle persone (art. 23),
  • i rapporti di filiazione (art. 33),
  • le successioni mortìs causa,
  • le donazioni (artt. 46 e 56),
  • la tutela degli incapaci (art. 43).

In caso di doppia cittadinanza:

  • se una di queste è quella italiana, trova applicazione la legge italiana,
  • mentre, in caso di doppia cittadinanza straniera, troverà applicazione la legge dell'ordinamento la cui cittadinanza viene attribuita secondo i criteri più vicini a quelli in base ai quali si concede la cittadinanza italiana (art. 19)

Agli apolidi, secondo l'art. 19 si applica, in luogo della legge nazionale, quella dello Stato di residenza.

 

In alcune specifiche materie la cittadinanza non è il criterio di collegamento applicato.

Legge del luogo in cui è avvenuto il fatto

( Lex loci actus )

L'art. 62 individua come criterio di collegamento quello del luogo di svolgimento di un fatto o di un atto giuridico dai quale esse derivano, in materia di

  • Contratti,
  • Obbligazioni exstracontrattuale,
  • Di forma degli atti.

 

Legge del luogo in cui si trova il bene

(Lex rei sitae )

La legge del luogo in cui si trova il bene che costituisce oggetto del rapporto di localizzazione.

 

È un criterio di collegamento universalmente utilizzato per la sua attitudine a garantire l’applicazione della legge più idonea alla fattispecie con elementi di estraneità.

 

La legge 128/95 stabilisce che sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano:

  • il possesso,
  • la proprietà,
  • gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili,

  

Legge del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione.

In materia di:

  • titoli di credito,
  • cambiale,
  • vaglia cambiario,
  • e dell'assegno (art. 59).

 

Convenzione di Roma 1980

L'art. 57 stabilisce, che tutte le obbligazioni contrattuali sono disciplinate esclusivamente dalle regole adottate nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980

 

Continua: Il problema del rinvio oltre ( o rinvio indietro ).

 

 

 

 

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