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Deontologia forense: Le sanzioni disciplinari

  • L’avvertimento.

L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.

 

L’avvertimento consiste nell'informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.  

 

  • La censura.

La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando:

  • la gravità dell’infrazione,
  • il grado di responsabilità,
  • i precedenti dell’incolpato,
  • e il suo comportamento successivo al fatto

inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.

 

 

  •   La sospensione.

La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica

 

  • per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi
  • o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

 

  • La radiazione.

La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro.

 

La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell'albo

 

Il soggetto radiato perde anche il titolo di avvocato

 

Durante il procedimento disciplinare l’incolpato non può essere cancellato dall'albo. 

 

Giurisprudenza: Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens, ove più favorevole all'incolpato, quando la contestazione dell’addebito sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa (Cass. S.U. 18-4-2018, n. 9558).  

 

 

  • Sospensione cautelare dall'esercizio della professione.

L’art. 60 L. 247/2012 stabilisce che la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione dell’incolpato

 

La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore a un anno ed è esecutiva dalla notifica all'interessato

 

La sospensione cautelare può perdere efficacia o essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi

 

La nuova disciplina della sospensione cautelare prevista dall'art. 60 non è immediatamente applicabile.  

 

Continua: esecuzione della decisione presa dal Consiglio di disciplina e sua impugnazione.

 

 

 

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