· 

Deontologia forense: esecuzione della decisione presa dal Consiglio di Disciplina e sua impugnazione

Esecuzione della decisione

La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva (art. 62 L. 247/2012). 

 

Le sospensioni e le radiazioni decorrono:

  • dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina,
  • o dal giorno successivo  alla notifica della sentenza all'incolpato.

Da tale momento l’incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.  

 

Per l’esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato

 

Il presidente del consiglio dell’ordine, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell’esecuzione della sanzione

 

 

Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:

  • ai capi degli uffici giudiziari del distretto dove ha sede il Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione,
  • ai presidenti dei Consigli dell’Ordine del relativo distretto,
  • e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal Consiglio dell’Ordine stesso.  

Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione

 

 

Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.  

 

 

L'impugnazione

Contro le decisioni del Consiglio Distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal deposito della sentenza, davanti a un’apposita sezione disciplinare del CNF

  • da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità,
  • da parte del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto contro ogni decisione,
  • del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del distretto della corte d’appello dove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha emesso la decisione.  

Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro 20 giorni dalla notifica

 

La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento

 

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, ma solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

 

 

 

 

Vuoi saperne di più o hai necessità di riassunti o mappe concettuali?  Contattami 

Scrivi commento

Commenti: 1
  • #1

    CESARIO PANCALLO (venerdì, 05 aprile 2024 18:50)

    Una sentenza del CDD divenuta esecutiva nell'anno 2022 entro quale termine deve essere eseguita?