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Deontologia forense: Il procedimento disciplinare

L’art. 50 L. 247/2012 ha modificato la normativa sul procedimento disciplinare.

È stato opportunamente sottratto agli stessi avvocati del circondario di tribunale il compito di sanzionare gli illeciti commessi dai loro colleghi.

Il potere disciplinare, infatti, è stato trasferito ai consigli distrettuali di disciplina forense, composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui  all’art. 51 Cost., secondo il regolamento approvato dal CNF

 

Con Regolamento n.2/2014 si è data attuazione al procedimento disciplinare (art. 50, L. 247/2014). 

 

 

Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari a 1/3 della somma dei componenti dei consigli dell’ordine del distretto

Non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

 

 

Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine:

  • ne dà notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di 20 giorni;
  • trasmette immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale. 

La notizia di un eventuale illecito disciplinare può pervenire anche dall'autorità giudiziaria, che è tenuta a trasmetterla al consiglio dell’ordine competente .

 

 

Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti (art. 54, co. 1, L. 247/2012). 

 

 

Le norme sulla composizione, sul funzionamento e sulla competenza dei consigli distrettuali di disciplina sono dettate, tra l’altro, anche dal regolamento del CNF.  

 

 

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina (art. 51). 

 

È competente

  • il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante,
  • oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare

In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, in base al quale prevale la competenza del consiglio nel quale la notizia è stata iscritta per prima.

La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare viene acquisita dal consiglio distrettuale.

 

 

Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina iscrive in un apposito registro, senza ritardo, il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto al quale si riferiscono.

 

Conclusa la fase istruttoria il consigliere istruttore deve proporre al consiglio distrettuale di disciplina una richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria

 

Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante

 

Al fine di garantire all'incolpato un’adeguata difesa si è sempre ritenuto sufficiente una chiara e specifica contestazione degli addebiti, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate né la loro erronea individuazione. 

 

 

Il capo di incolpazione, inoltre, deve contenere

  • l’avviso che l’incolpato, nel termine  di 20 giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto:
  • le generalità dell’incolpato;
  • l’enunciazione chiara e precisa degli addebiti con le indicazioni delle norme violate;
  • l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione davanti al consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non  dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
  • l’avviso che l’incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
  • l’elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
  • la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Conclusa la discussione il consiglio distrettuale decide a maggioranza dei votantiIn caso di parità, prevale il voto del presidente

 

Il dispositivo viene letto immediatamente alle parti, mentre la motivazione può essere depositata nei 30 giorni successivi, termine prorogabile fino al doppio nelle decisioni complesse.

 

Sul piano dei contenuti, con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

 

  • il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
  • il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
  • l’irrogazione di una sanzione disciplinare (avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni o radiazione).

 

Nel prossimo articolo parleremo delle sanzioni disciplinari.

 

 

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