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Sei vittima di violenza? Lo stato ti paga le spese legali

 

 

Il decreto legge n. 93/2013 ha stabilito che la donna vittima di violenze o maltrattamenti ha la possibilità di accedere sempre al gratuito patrocinio, anche se il proprio reddito (o quello del partner) supera i tetti fissati dal decreto ministeriale.

assistenza legale gratuita un aiuto alla libertà

Costituisce maltrattamento anche la violenza c.d. economica che si manifesta tramite atti finalizzati a mantenere la vittima in una condizione di subordinazione e dipendenza, impedendole l'accesso alle risorse economiche, sfruttandone la capacità di guadagno, limitandone l'accesso ai mezzi necessari per l'indipendenza, la resistenza e la fuga. 

 

La violenza economica spesso accompagna altre forme di violenza ed è tra le cause della desistenza a denunciare da parte delle vittime che temono di non riuscire a far fronte alle ai costi che la fuoriuscita dalla violenza comporta, tra cui le spese legali.

 

Decreto legge n.93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

Il decreto Legge n.93/2013 ha stabilito che la donna vittima di violenze o maltrattamenti ha la possibilità di accedere sempre all'assistenza legale gratuita, anche se il proprio reddito (o quello del partner) supera i tetti fissati dal decreto ministeriale per l'accesso al gratuito patrocinio.

 

In tal modo la beneficiaria non dovrà sostenere né le tasse, né la parcella dell'avvocato che la difenderà nel corso del procedimento penale p.o. civile contro l'uomo maltrattante.

 

Si vuole affermare, così, il diritto intangibile delle donne vittime di violenza ad avere una tutela giurisdizionale che prescinda dalle loro capacità economiche.

 

Possibile contrasto con la costituzione?

La disposizione parrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della nostra Carta Costituzionale in quanto farebbe accedere in maniera automatica al beneficio dell'assistenza legale gratuita tutte le donne per il solo fatto di essere vittime di violenza e, quindi, di assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla medesima norma, con esclusione di qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa del giudice, disciplinando in modo identico situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico.

 

Entrerebbe, altresì, in conflitto anche con l'art.24 della Costituzione, il quale dispone che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", in quanto l'ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati dalla disposizione legislativa porta a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell'equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.

 

La Corte Costituzionale ammette al patrocinio legale gratuito tutte le vittime di violenza

 

 

 

Dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'11 gennaio 2021, n. 1 emerge che "è legittima la previsione del patrocinio gratuito per le vittime di reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, in particolare se trattasi di minori, a prescindere dalle condizioni economiche". 

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzionedell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizianella parte in cui, come interpretato dalla Cassazione "determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa al giudice" ( Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2018, n. 52822).

 

 

La Corte Costituzionale respinge la questione sollevata dal GIP di Tivoli, in particolar modo evidenziando che: "La scelta effettuata con la disposizione in esame (…) rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati".

 

Appare evidente, quindi, che la ratio della disciplina in commento sia rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità; valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.

 

Per quanto riguarda invece l'asserita violazione del principio che si preoccupa di garantire il diritto di difesa ai meno abbienti, art.24 Cost., la Consulta precisa che non può essere strumentalizzato e interpretato in senso negativo, al fine d'impedire al legislatore di garantire il libero accesso al gratuito patrocinio anche a chi può permettersi di sostenere le spese di giustizia, se la finalità è quella di presidiare altri valori costituzionalmente garantiti.

 

In conclusione: assistenza legale gratuita a tutte le vittime di violenza

Per quanto fin qui detto tutte le vittime, quindi, potranno accedere alle spese legali che saranno coperte dal patrocinio a carico dello Stato, senza essere soggette a decisioni in base a parametri economici e, tantomeno, alla discrezionalità del giudice.

 

Si tratta di tutte le vittime dei reati di violenza, nello specifico i reati citati dalla sentenza comprendono:

Maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572 del codice penale)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale)

Violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale)

Atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale)

Violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale)

Atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale)

Prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale)

Pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies del codice penale)

Tratta di persone (articolo 601 del codice penale)

Corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale)

 

Ricordo che per ricevere assistenza è disponibile il numero gratuito 1522, il sito on line, l'App 1522 ed il profilo social Facebook del 1522 per entrare in contatto con le operatrici antiviolenza e stabilire un appuntamento con le avvocate del centro antiviolenza più vicino.

 

Avv. Fatima Santina Kochtab

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