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Il reddito di emergenza

Il Reddito di Emergenza ( Rem ) è lo strumento, previsto nel Decreto Rilancio varato il 13 maggio 2020, che ambisce a tutelare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica come conseguenza della pandemia Covid-19. Si tratta di una quota una tantum, da 400 a 840 euro in base al nucleo familiare. 

 

Il decreto agosto ha prorogato il reddito di emergenza, la cui domanda deve essere inoltrata all'Inps entro il 15 ottobre

Chi può usufruirne

Per poter usufruire del reddito di emergenza è necessario:

  • Essere residenti in Italia, con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • Isee inferiore a 15.000 euro;
  • Reddito familiare degli ultimi due mesi inferiore alla cifra erogata con il Rem;
  • Non possedere un patrimonio mobiliare (e conti correnti o simili) familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica.

 

Come fare per usufruirne

La richiesta del reddito di emergenza può essere presentata attraverso il sito Imps o un Caf

 

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare.

Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l'ISEE minorenni in luogo di quello ordinario.

Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013).

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

 

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM:

Composizione del nucleo

Scala di equivalenza

Soglia del reddito familiare ad aprile 2020

Un adulto

1

400 euro

Due adulti

1.4

560 euro

Due adulti e un minorenne

1.6

640 euro

Due adulti e due minorenni

1.8

720 euro

Tre adulti e due minorenni

*

800 euro

Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni

2,1**

840 euro

* La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2

** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. 

Decorrenza e durata

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

 

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 agosto 2020 saranno erogate le mensilità di agosto e settembre, mentre se è presentata nel corso del mese di settembre 2020 saranno erogate le mensilità di settembre e ottobre 2020.

 

 

Quanto spetta

L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

 

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

 

Esempio:

componenti nucleo familiare

scala di equivalenza

importo REM

3 (2 maggiorenni, 1 minorenne)

1,6

400 x 1,6 = 640 euro

4 (tutti maggiorenni, un disabile grave)

2,2

400 x 2,2 = 880 euro *

* in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1, l’importo mensile viene ridotto a 840 euro

 

 

Divieti ed incompatibilità

Non avranno diritto al Reddito di Emergenza coloro che:

  • si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena,
  • sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Se il nucleo familiare richiedente ha tra i suoi componenti persone nelle condizioni sopra descritte, il parametro della scala di equivalenza non ne terrà conto.

 

Il Rem non è inoltre compatibile con:

  • presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia;
  • presenza nel nucleo familiare di componenti che siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste;
  • percettori di reddito di cittadinanza.

 

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