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Reato di violenza privata previsto e punito dall'art.610 cod. pen.

L’art.610 cod. pen. punisce, la condotta di colui il quale “con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa”.

 

Per violenza privata si intende, dunque, la condotta di chi, attraverso la prepotenza, obbliga un’altra persona a fare o a tollerare qualcosa limitandone la libertà.

 

È un reato comune che non richiede un particolare status giuridico per la sua commissione.

 

Il concetto di libertà nella fattispecie de quo va intesa

  • sia come libertà di movimento (quindi di potersi spostare a proprio piacimento, di poter muover il proprio corpo anche all'interno di ridotti spazi),
  • sia come libertà morale o di pensiero (cioè di poter esprimere la propria opinione o il proprio volere). Tipico esempio di questa forma di violenza è la violenza psicologica esercitata dal partner sulla compagnia in una relazione violenta.

 

Il delitto di violenza privata tende a garantire la libertà psichica dell’individuo e perciò si realizza quando l’agente, con il suo comportamento violento o intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, così da costringerlo, ad una certa azione, tolleranza od omissione.

 

Presupposto essenziale del delitto è, dunque, la preesistenza di una libertà di determinazione e di azione di chi subisce la condotta criminosa.

 

Il reato si intende consumato nel momento in cui il soggetto passivo, a seguito della violenza o minaccia, sia rimasto costretto contro la sua volontà a fare, tollerare o omettere qualche cosa. Tale effetto si identifica con lo scopo di costringere altri a tenere un determinato comportamento, senza che abbiano rilievo rispetto a quello immediatamente perseguito, fini ulteriori o mediati e tanto meno i particolari motivi dell’azione.

 

   

Quanto poi al concetto di violenza occorre precisare che integra l’elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di cui in discorso:

  • sia la violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima
  • che la violenza impropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libertà determinazione.

L’una e l’altro tipo di violenza potendo essere utilizzate alternativamente o congiuntamente, coartando fisicamente e/o psicologicamente la vittima.

 

Conseguentemente, quando, in un unico contesto, vengono posti in essere sia comportamenti violenti sia minacce, ed entrambe queste condotte siano finalizzate a imporre alla vittima un “facere” o un “pati”, non è dubbio che resti integrata l’ipotesi della violenza privata.

 

Quanto all'elemento soggettivo la condotta del delitto di violenza privata è punibile a titolo di dolo generico, in quanto il fine di costrizione realizza il suo momento consumativo.

 

Infine la pena prevista per questo tipo di reato è la reclusione fino a quattro anni.

 

La procedibilità

Il reato di violenza privata è procedibile d'ufficio.

 

Il Decreto Legislativo 10 Aprile 2018, n. 36 che ha ampliato l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, espressamente esclude da tale ampliamento normativo il reato di violenza privata.

 

La competenza spetta al tribunale in composizione monocratica.

 

Il fermo non è consentito e l'arresto in flagranza è facoltativo.

 

Sono applicabili le misure cautelari personali.

 

 

Aggravanti

L'art. 610 del Codice Penale prevede inoltre che la pena base prevista per il reato di violenza privata è aumentata se ricorrono le circostanze previste dall’art.339 cod. pen.

 

Ciò avviene nel caso in cui la violenza o la minaccia è commessa:

  • con armi;
  • da persona travisata;
  • da più persone riunite;
  • con scritto anonimo;
  • in modo simbolico;
  • valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte);
  • se è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi
  • salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

   

Giurisprudenza: La Corte di Cassazione chiarisce che non sono necessarie minaccia esplicita o violenza fisica affinché si configuri il delitto di violenza privata.

La Corte di Cassazione in merito al delitto di violenza privata ha chiarito che, perché si configuri il delitto de quo, è sufficiente una qualsiasi condotta idonea ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto tale da comprimere l’altrui libertà di azione: non sono quindi necessarie violenza fisica o minaccia esplicita.

 

Anche altri comportamenti sono infatti dotati della capacità di coartare la volontà altrui necessaria affinché si configuri il delitto di violenza privata.

 

Pertanto, secondo la Cassazione: “l’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione ed azione, potendo consistere anche in una violenza impropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui”.

 

Dunque “anche un atteggiamento complessivamente intimidatorio, specie nei rapporti familiari, è ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della violenza o della costrizione della volontà”.

 

La Cassazione ha ulteriormente sottolineato come non sia necessaria la fisicità della violenza perché si configuri il reato di cui all'articolo 610 Codice Penale, ma sia sufficiente la violenza morale.

 

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 24 febbraio 2017, n. 29261).

 

 

Avv. Fatima Santina Kochtab

 

 

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