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Il reato di skalking o atti persecutori

Con il termine “atti persecutori” ci si riferisce, più semplicemente, al cosiddetto stalking (dal verbo anglosassone “to stalk”, ossia letteralmente “fare la posta”).

 

Si tratta di un fenomeno che ricorre in presenza di quei comportamenti estremamente invasivi della vita altrui. Tali comportamenti consistono, nella maggior parte dei casi, nella ripetizione assillante di appostamenti, pedinamenti, telefonate e quant'altro sia in grado di ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica ovvero di ansia o paura per la propria e l’altrui incolumità.

 

Non a caso il reato di atti persecutori è stato collocato, all'interno del Codice penale, tra i delitti contro la libertà morale, visto che la sua incriminazione mira a proteggere la libera determinazione delle persone, la quale, come è intuibile, può essere messa seriamente a repentaglio attraverso comportamenti intrusivi ed ossessivi.

 

E’, quindi, un fenomeno talmente grave, ricorrente e diffuso nella prassi che il legislatore italiano ha opportunamente introdotto un’apposita disposizione normativa, volta a reprimere penalmente tutte quelle condotte ad esso riconducibili.

 

Tra queste, si pensi, ad esempio, a colui che, dopo la fine di una relazione affettiva, segue insistentemente la propria ex partner ovvero la tampina di telefonate e messaggi molesti, o, ancora, la attende sotto casa o presso il luogo di lavoro o di svago, perché incapace di accettare la nuova situazione o per il puro gusto di ossessionarla ed incutere timore.

 

Lo stalking è definito dalla scienza sociologica come "il comportamento assillante ed invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive quali telefonate, appostamenti, pedinamenti, comportamenti assillanti ed ossessivi che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica, fino a sfociare in fattispecie di reato".

 

Requisito della reiterazione delle condotte di minaccia o molestia

Il reato di atti persecutori ricorre quando un soggetto tiene ripetutamente condotte di minaccia o molestia in danno di un’altra persona.

 

Ai fini penali, per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro, ingiusto e tale da incutere timore nella vittima, come avviene, ad esempio, in presenza di espressioni come “guardati attorno quando esci di casa …” o “te la farò pagare cara …”.

 

Con il termine molestia, invece, si fa riferimento a qualsiasi tipo di condotta idonea ad alterare la condizione psichica della persona che la subisce, come nell'ipotesi, estremamente dilagante nella prassi, di chi divulga, tramite social network, SMS o messaggi di posta elettronica, filmati o immagini compromettenti di un’altra persona.

 

E’ bene ricordare, tuttavia, che il reato di atti persecutori non può dirsi sussistente quando il soggetto si rende responsabile di un unico episodio di minaccia o molestia, poiché in tale ipotesi sarebbero configurabili, rispettivamente, il delitto di minaccia o la contravvenzione della molestia o disturbo alle persone.

 

Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è, infatti, indispensabile che le condotte di minaccia o molestia siano reiterate, ossia ripetute in un lasso di tempo rilevante e senza eccessive soluzioni di continuità.

 

In altre parole, non è sufficiente un unico episodio molesto ovvero una singola e sporadica espressione minacciosa per poter parlare di stalking, né che i comportamenti persecutori vengano posti in essere a distanza di un arco di tempo considerevole o con notevoli interruzioni.

 

Se, ad esempio, un soggetto si apposta sotto casa in un’unica ed isolata occasione oppure invia un solo messaggio molesto, non è possibile perseguirlo a titolo di atti persecutori. Allo stesso modo, il reato in questione non è, ad esempio, configurabile qualora il soggetto rivolga delle espressioni di minaccia con due o tre telefonate, effettuate a distanza di mesi, o addirittura anni, l’una dall'altra.

  

In definitiva, i comportamenti molesti o minacciosi devono essere continuativi ed insistenti e manifestarsi in un intervallo di tempo sufficientemente considerevole.

 

Eventi alternativi

Oltre al requisito della reiterazione delle condotte di minaccia o molestia è inoltre necessario che da queste scaturiscano tre eventi alternativi, espressamente previsti dal legislatore, quali:

  • un grave e perdurante stato di ansia o di paura, nel senso che i comportamenti persecutori devono essere tali da suscitare nella vittima una sensazione di apprensione, tensione e turbamento psicologico, come quella provata da colui che viene ossessivamente inseguito o braccato dal proprio molestatore;
  • il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, che ad esempio può scaturire dalla condotta di chi rivolge ripetutamente alla vittima minacce che coinvolgono la famiglia o il nuovo compagno di quest’ultima, eccetera;
  • la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita, che si ha, ad esempio, quando la vittima, per evitare di sottostare alle condotte persecutorie, è costretta a cambiare abitazione, quartiere o, addirittura, città oppure a modificare i propri ritmi, orari o attività.

In conclusione, il reato di atti persecutori ricorre effettivamente quando un soggetto pone in essere ripetute condotte di minaccia o molestia, che siano causative di almeno uno dei tre eventi appena esaminati, ossia di un grave e perdurante disagio psichico qualificabile in termini di ansia o paura, di un fondato timore per l’incolumità propria e/o dei propri cari o, infine, dell’alterazione delle proprie abitudini di vita.

 

Il delitto di atti persecutori rientra tra i cosiddetti “reati comuni” che, in quanto tali, possono essere commessi da chiunque, non essendo necessario che il soggetto che se ne rende responsabile rivesta una particolare posizione o ricopra un determinato ruolo.

 

Circostanza aggravante: il particolare ruolo rivestito dallo stalker nella vita della persona offesa

Tuttavia, in considerazione di quanto frequentemente avviene nella realtà, il legislatore ha previsto che la pena sia aumentata nell'ipotesi in cui le condotte persecutorie vengano poste in essere dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

 

In virtù di tale circostanza aggravante, quindi, la pena è aumentata qualora lo stalker sia o sia stato legato alla persona offesa dal vincolo del matrimonio o, in generale, da una relazione affettiva, a prescindere dal fatto che il rapporto perduri o meno nel momento in cui il reato viene realizzato. In altre parole, soggiace all'incremento di pena colui che minaccia ripetutamente la moglie, sebbene il rapporto coniugale sia di fatto cessato o, addirittura, siano legalmente separati o divorziati.

 

Allo stesso modo, viene punito più severamente colui che molesta insistentemente l’attuale partner oppure quello precedente, non avendo alcuna rilevanza, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante, la mancanza del vincolo del matrimonio.

 

Si fa presente che nella nozione di coniuge va oggi ricompresa la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, così come espressamente previsto dal legislatore italiano.

 

Circostanza aggravante: utilizzo di strumenti informatici o telematici

In virtù di una importante riforma del 2013, l’aumento di pena può oggi scaturire non solo dal particolare ruolo rivestito dallo stalker nella vita della persona offesa e dal rapporto affettivo che li lega o li ha legati, ma anche dalle modalità con cui la condotta persecutoria viene in concreto realizzata.

 

Difatti, il molestatore soggiace allo stesso aumento di pena appena esaminato nell'ipotesi in cui commetta gli atti persecutori mediante strumenti informatici o telematici, come avviene quando costui si avvale del telefono oppure dei social network per assillare la propria vittima.

 

Aumento di pena: condizione di particolare vulnerabilità del soggetto passivo

E’ previsto un aumento di pena nell'ipotesi in cui il reato in questione venga posto in essere ai danni di particolari soggetti, puntualmente indicati dal legislatore:

  • di un minore;
  • di una donna in stato di gravidanza;
  • o di una persona con disabilità.

Il legislatore ha così voluto innalzare il livello di tutela, a garanzia di quei soggetti che, per età o condizioni psico-fisiche, versano in uno stato di particolare vulnerabilità o debolezza, che giustifica l’incremento della risposta sanzionatoria da parte dello Stato.

 

Lo stalking diviene, infatti, ancora più deplorevole ed inaccettabile qualora sia commesso ai danni di un minore degli anni diciotto o di una donna in dolce attesa o, ancora, di un disabile e, pertanto, il suo autore va maggiormente sanzionato.

 

 

Aumento di pena: utilizzo di armi o travisamento della propria identità

Allo stesso modo, scatta l’aumento di pena nei confronti di colui che, per commettere gli atti persecutori, si avvale di un’arma o che travisa la propria identità, ossia di espedienti che innalzano il livello di gravità del reato e, allo stesso tempo, diminuiscono o escludono la capacità di reazione della vittima.

 

Querela della persona offesa è necessaria?

Il legislatore italiano ha stabilito, quale regola generale, la punibilità del delitto di atti persecutori a querela della persona offesa.

 

Ciò significa che, ad esclusione di alcuni casi espressamente previsti dalla legge, spetta alla vittima di tale reato sporgere querela, affinché l’autorità giudiziaria si attivi per perseguire penalmente il presunto responsabile.

 

Il termine per proporre la querela è di sei mesi, decorrenti dalla manifestazione di almeno uno dei tre eventi alternativi ut supra analizzati.

Pertanto, la vittima ha a disposizione sei mesi di tempo per attivarsi e sporgere querela da quando, a causa delle condotte moleste o minacciose del suo stalker, ha dovuto modificare le sue abitudini di vita o ha avverto un perdurante e grave stato di paura o ansia o, ancora, ha nutrito un fondato timore per la sua o l’altrui incolumità.

 

E’ bene ricordare che è possibile la remissione di querela soltanto processuale, ciò significa che è possibile tornare sui propri passi e ritirare la querela già presentata solo mediante una dichiarazione rivolta all'autorità giudiziaria.

 

Tuttavia, è esclusa la possibilità di remissione della querela se gli atti persecutori sono stati realizzati:

  • con minacce reiterate, in modo grave o con armi o da persona travisata,
  • da più persone riunite,
  • con scritto anonimo o in maniera simbolica.

Se, ad esempio, la vittima subisce ripetutamente delle minacce che la inducono a temere per la sua sicurezza o quella dei suoi familiari, da parte di una persona armata o che le invia messaggi anonimi o con simboli inquietanti, allora non può ritirare la querela eventualmente già presentata.

 

Come anticipato, ci sono delle ipotesi in cui la querela non è indispensabile ai fini dell’avvio del procedimento penale, poiché l’autorità giudiziaria si attiva d’ufficio, ciò avviene quando:

  • il fatto è commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto o di una persona con disabilità;
  • se tale reato è connesso con un altro per il quale si deve procedere d’ufficio. Se, ad esempio, la vittima di atti persecutori viene anche segregata dal proprio molestatore e, quindi, subisce pure la privazione della propria libertà personale, la connessione che viene a crearsi tra lo stalking ed il sequestro di persona, quale reato procedibile d’ufficio, fa sì che la querela non sia necessaria ed il procedimento penale venga attivato direttamente su impulso dell’autorità giudiziaria.

Gli strumenti a disposizione delle vittime di stalking

Il legislatore ha previsto una serie di strumenti volti a sostenere e tutelare le vittime del reato di atti persecutori.

 

Tra questi, si segnala l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche coinvolte, di fornire alla persona offesa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti nel territorio e, soprattutto, nella zona di residenza.

 

Su espressa richiesta della vittima, le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche sono anche tenute a mettere in contatto la stessa con i centri antiviolenza.

 

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