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Calabria, nuova ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirlì

Alla luce del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha disposto ieri una nuova ordinanza (la n. 80) a modifica e sostituzione delle misure già fissate nella n. 79, emanata il 23 ottobre 2020.

 

Didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado

L'ordinanza firmata dal presidente f.f. Spirlì conferma per le scuole superiori di secondo grado la sospensione integrale delle lezioni in presenza fino al prossimo 13 novembre, così come lo stesso aveva disposto nella precedente ordinanza del 23 ottobre 2020.


Didattica interamanete a distanza anche per i poli universitari

Anche a seguito dell’avvenuta interlocuzione con il Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria (Coruc), di cui all’art. 1 comma 9, lett. U) del Dpcm 24 ottobre 2020 - dal 26 ottobre al 24 novembre 2020 Spirlì ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza.

 

Restano ferme, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, le attuali modalità di erogazione “mista” o “blended”:

 

  • delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio
  • delle attività didattiche per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario,
  • delle prove d’esame,
  • delle attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio.

 

Regole per l'accesso ai cimiteri

In vista di un maggior affluso nei cimiteri durante i prossimi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti il presidente facente funzioni ha stabilito che i sindaci dei Comuni dispongano, dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l’accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue:

  • accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
  • utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
  • rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
  • regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree esterne;
  • apposizione di cartelli informativi per i visitatori.

 

Disposizioni dettate in materia di spostamenti

Il presidente facente funzioni raccomanda a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze

  • lavorative,
  • di studio,
  • per motivi di salute,
  • per situazioni di necessità
  • per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Tale misura valida per l'intero territorio regionale.

 

Non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo.

 

Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da

  • esigenze lavorative,
  • situazioni di necessità,
  • situazioni di urgenza
  • motivi di salute.

Resta in ogni caso consentitoi fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio operativi fino alle ore 24.

 

Per giustificare detti gli spostamenti consentiti durante le ore notturne sarà necessario esibire la seguente autodichiarazione

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Autocertificazione per spostamenti notturni in Calabria
autocertificazione_calabria_23_ottobre_2
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Regole dettate per gli accompagnatori dei pazienti

Si ribadisce che è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

 

L'accesso di parenti e visitatori a

  • Strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e lungodegenza,
  • residenze sanitarie assistite,
  • hospice,
  • strutture riabilitative
  • strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non,

 

è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione».

 

Altre norme in materia di dispositivi di sicurezza e distanziamento sociale

Tra le altre misure contenute nel nuovo provvedimento è fatto obbligo, sull’intero territorio regionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie da indossare:

 

  • nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
  • in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

 

Sono esentati dal suddetto obbligo:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
  • i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;
  • gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.

 

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