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Il delitto di omicidio stradale

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 23 marzo 2016, n.41 è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo art.589bis rubricato “omicidio stradale”, si tratta di una fattispecie delittuosa che si verifica quando un soggetto causa per colpa la morte di un altro soggetto a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

 

Omicidio stradale semplice

La definizione di omicidio stradale colposo è contenuta nell'art.589bis cod. pen.: "Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni".

 

La nuova previsione, nell’ipotesi base di cui al comma 1 dell’art.589bis, integra un’autonoma fattispecie di reato distinta da quella che contempla l’omicidio colposo. La nuova figura di reato, presenta, come pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto corrispondente a quello originariamente previsto per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, così da delineare il nuovo ambito della previsione e da delimitare la piattaforma sanzionatoria per una fattispecie interamente dedicata a tutelare il bene giuridico della vita dagli attentati che, sotto diversa forma e con crescente intensità e grado di colpa, possano essere realizzati nell’ambito della circolazione stradale. Si tratta, pertanto, di una norma che si pone in un rapporto di continuità normativa con la circostanza aggravante oggettiva ad effetto speciale formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 in quanto pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice.

 

L’art.589bis al comma 1 contempla l’omicidio stradale “semplice” quello cioè commesso senza ulteriori gravi violazioni oltre quelle delle norme sulla circolazione stradale.

 

La norma espressamente punisce chiunque, si tratta pertanto di un reato comune, cagioni con colpa la morte di un uomo con la violazione delle norme sulla circolazione stradale. É evidente che la condotta tipica ed antigiuridica è costituita dal comportamento posto in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Bene giuridico tutelato

La fattispecie penale incriminatrice intende tutelare l'integrità fisica di ciascuna persona e, precisamente, l'incolumità personale di ogni utente della strada.

Soggetto attivo e soggetto passivo

La norma punisce "chiunque", si tratta pertanto di un reato comune che può essere realizzato da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore (soggetto attivo). La nozione di "veicolo" è offerta dall'art.46 del codice della strada ( D.lgs. 30 aprile 1992, n.285): " tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo".

 

Mentre il soggetto passivo della norma è ciascuna singola persona che è titolare del bene vita.

Elemento soggettivo

Per aversi reato è necessario che il soggetto agente non abbia voluto la verificazione dell’evento, altrimenti verrebbe integrata la diversa fattispecie dell’omicidio ex art.575 cod. Pen., ma abbia agito nella consapevolezza di violare una norma a carattere cautelare. Pertanto l’elemento psicologico dell’omicidio stradale è costituito dalla colpa specifica, proprio in quanto è necessario, per aversi reato, che l’agente consapevolmente violi le disposizioni sulla circolazione stradale.

Omicidio stradale aggravato ( art.589bis co.2 e ss. )

La pena invece è molto più elevata qualora la condotta del conducente rientra nelle ipotesi gravi previste dal legislatore: 

  • guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l;
  • guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;
  • a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La pena è ancora più grave è prevista in caso di:

  • guida in stato ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l)
  • autisti professionisti in stato di ebbrezza media oltre 0,8 g/l o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Si tratta dei conducenti abilitati al trasporto persone o cose e guidatori di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o che trainano rimorchi con cui si superano le 3,5 t, autobus, veicoli che possono portare più di otto passeggeri, autoarticolati e autosnodati; per gli autisti professionisti è infatti imposto l’alcol zero.

Altre circostanze aggravanti: guida senza patente, veicolo non assicurato, fuga del responsabile

La pena per omicidio stradale è in ogni caso aumentata

  • se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata,
  • o nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni in caso di omicidio e a tre anni in caso di lesioni ( art.589ter, fuga del conducente in caso di omicidio stradale).

Concorso formale di reati: morte di più persone o morte e lesioni di una o più persone (art.589bis, ult. co.)

Qualora il conducente cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni a una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. La pena massima applicabile è comunque quella della reclusione di anni diciotto.

 

Si tratta di una disposizione speciale relativa al concorso formale di reati e prevista all'ultimo comma dell'art.589bis cod. pen. .

Sanzione accessoria: revoca della patente

Omicidio stradale comporta sempre la sanzione accessoria della revoca della patente che è possibile conseguire nuovamente  solo dopo quindici anni 

 

Nei casi più gravi, come la fuga del responsabile, per avere la patente si arriva ad attendere fino a trent’anni.

 

Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo sopra indicato per la revoca della patente italiana.

L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Rifiuto del conducente di sottoporsi ad alcoltest

Se il conducente responsabile rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, può essere disposto il prelievo coattivo di campioni biologici. Il decreto che dispone gli esami può essere adottato dal magistrato anche oralmente ma deve essere poi confermato per iscritto.

 

Le forze dell’ordine, una volta avvertito l’avvocato del conducente, possono accompagnare l’interessato al presidio ospedaliero più vicino per la sottoposizione ai test.

 

Entro le 48 ore successive, il pubblico ministero dovrà richiedere al gip la convalida del decreto di sottoposizione al test e di tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottati.

Circostanza attenuante ad effetto speciale: Concorso di più persone (art.589bis co.7)

Il penultimo comma dell'art.589bis cod. pen. prevede una circostanza attenuante ad efficacia speciale per il caso in cui l'evento morte non derivi esclusivamente dall'azione o dall'omissione del colpevole, in tal caso la pena è diminuita fino alla metà.

 

Avv. Fatima Santina Kochtab

 

Sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore dubbio o chiarimento sia dal punto di vista legale che come insegnante di diritto.

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