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La vittima di un incidente stradale muore a seguito dell'imperizia dei sanitari: omicidio stradale ?

L’automobilista che con la sua condotta imprudente provoca un grave incidente stradale, risponde del reato di omicidio colposo per la morte di un soggetto rimasto gravemente ferito nel sinistro anche se il decesso è in parte dovuto alla negligenza ed alla imperizia del personale medico curante.

Infatti, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto alla condotta di guida del responsabile del sinistro, perché questi, provocando tale evento, ha reso necessario l’intervento dei sanitari la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico bensì un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale.

Secondo il costante indirizzo espresso in materia dalla Suprema Corte, l’eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la successiva morte del ferito: ciò in quanto l’errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l’aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravità delle lesioni determinate dall’incidente stradale. L’interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento può configurarsi solo quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta; ma ciò non può affermarsi quando l’eventuale comportamento negligente di un terzo soggetto trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui.

Sez. 4, Sentenza n. 25560 del 02/05/2017 Ud.  (dep. 23/05/2017 ) Rv. 269976 - 01

In particolare l'indirizzo su esposto è stato confermato da una recente sentenza della Corte cassazione

 

Principio di diritto

L'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorché di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito.

 

Casus decisus

Nella specie, la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto politraumatizzato da lesioni stradali, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale.

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Omicidio stradale ed imperizia dei sanitari
Sentenza 255602017 omicidio stradale ed
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Avv. Fatima Santina Kochtab

 

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