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Le recenti pronunce giurisprudenziali in materia di Stalking

Stalking e rapporti di lavoro ( il mobbing lavorativo )

Gli ermellini con la recente sentenza n.31273/2020 hanno affermato che le condotte che integrano mobbing lavorativo possono essere ricondotte al reato di stalking allorché siano reiterate e finalizzate ad isolare e vessare il lavoratore provocando nello stesso uno degli eventi contemplati dall’art.612 bis del codice penale.

I giudici della suprema corte hanno evidenziato che ciò si verifica allorché: "i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. In tal senso, il mobbing può definirsi in termini di mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro", a nulla rileva, invece, il contesto nel quale si realizza la condotta persecutoria, essendo sufficiente che essa realizzi un vulnus nella libertà di autodeterminazione della persona offesa, determinano uno degli eventi di cui all'art 612 bis c.p..

 

Si configura, pertanto, il reato di atti persecutori in presenza di mobbing lavorativo nel momento in cui la "mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro" si rivela idonea a cagionare uno degli eventi previsti dalla norma.

 

Avv. Fatima Santina Kochtab

 

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