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Il diritto di visita dei nonni ai nipoti

Con il decreto legislativo n. 154/2013 viene espressamente riconosciuto il diritto dei nonni e degli altri ascendenti ad avere rapporti con i propri nipoti.

 

Grazi al decreto legislativo appena citato, infatti, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’art.137bis del codice civile, il quale sancisce che : "Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore".

 

Pertanto, per i nonni visitare e frequentare i nipoti non è solo un piacere, ma un vero e proprio diritto. La frequentazione con i nonni, infatti, è un momento molto importante per la crescita e lo sviluppo del bambino, tant’è che il nostro ordinamento giuridico parte dalla presunzione secondo la quale il rapporto tra nonni e nipoti è positivo e costruttivo per lo sviluppo della personalità del minore.

Cosa può fare un nonno a cui è impedito il diritto di far visita al nipote?

Dal diritto riconosciuto dei nonni di far visita ai nipoti discende che laddove genitori o chiunque altro ostacola l’esercizio di tale diritto, i nonni possono rivolgersi al tribunale (quello del luogo di residenza abituale del minore) e chiedere al giudice di adottare tutti i provvedimenti che ritenga più opportuni a realizzare l’interesse del minore (e solo questo).

 

In altre parole, sarà il magistrato a verificare se, effettivamente, l’allontanamento del nipotino dal nonno si risolve, o meno, in un pregiudizio per il piccolo. E solo nel primo caso può obbligare mamma e papà a disporre incontri dedicati appunto con gli ascendenti.

 

Se necessario, il giudice può anche ascoltare la posizione del minore, sempre se abbia già compiuto 12 anni e dimostri capacità di discernimento.

Come può opporsi a tale diritto un genitore che ritenga tale rapporto pregiudizievole per il minore?

Laddove il rapporto tra ascendente e nipote possa risultare pregiudizievole per il minore, il genitore può legittimamente opporsi e non consentire la frequentazione ma, in caso di istaurazione di un giudizio, devono dimostrare gli effetti negativi che la frequentazione con I nonni ha sullo sviluppo armonico del minore.

 

In sede di giudizio si applica la presunzione della positività e costruttività del rapporto nonno-nipote, cioè si considera come positivo per lo sviluppo della personalità del minore il loro rapporto e, pertanto, deve essere dimostrato il contrario.

 

La decisione, dunque, sul concedere o meno la visita e la frequentazione da parte dei nonni viene sempre adottata nell’esclusivo interesse del minore. La frequentazione con i nonni deve essere in linea con il progetto educativo dei genitori e i valori impartiti dalla famiglia.

 

Il giudice può, quindi, legittimamente limitare il diritto di visita e frequentazione da parte dei nonni se ritiene che possano avere un’influenza negativa sui minori sempre che i genitori dimostrino gli effetti negativi che I nonni hanno o possono avere sul minore.

Cosa dice la Cassazione sul punto

Cass. Civile  Sez. 1  Ordinanza n. 19780 del 25/07/2018

 

Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.

Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 5097 del 05/03/2014

Nel procedimento finalizzato all'accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso, il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 e segg. cod. civ., poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa.

 

In tale procedimento il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento, cosicché la sua audizione non può - anche nel caso in cui il giudice disponga, secondo il suo prudente apprezzamento, che l'audizione avvenga a mezzo di consulenza tecnica - in alcun modo rappresentare una restrizione della sua libertà personale ma costituisce, al contrario, un'espansione del diritto alla partecipazione nel procedimento che lo riguarda, quale momento formale deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi effettivi bisogni. 

Cass. Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15238 del 12/06/2018

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore".

 

La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore


Avv. Fatima Santina Kochtab

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