Delitti contro la libertà individuale: focus sui delitti contro la libertà personale

 

La Sezione II del capo III del XII titolo del libro II del Codice Penale(art. 605-609 decies) è dedicata ai delitti contro la libertà personale posti a tutela la libertà intesa come libertà di azione e di locomozione, in tutte le sue forme, prevedendo come reati gli atti che riducono o annullano tale libertà.

Tale sezione ha subito notevoli innovazioni per effetto della legge 15-02-1996 n. 66 recante “Norme contro la violenza sessuale”.

I principali reati sono:

    • Sequestro di persona (art.605);
    • Violenza sessuale (art.609bis);
    • Atti sessuali con minorenne (art.609 quater);
    • Violenza sessuale di gruppo.

N.B. ai sensi dell'art.609 septies: << I delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter sono punibili a querela della persona offesa. 

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi>>

Sequestro di persona (art.605)

  • Bene interesse protetto.

il reato di sequestro di persona previsto dall'art.605 c.p. tutela il bene giuridico della libertà personale, costituzionalmente garantito, che viene leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà intesa quale possibilità di movimento privo di costrizioni.

  • Elemento oggettivo: condotta (libertà persona e costrizione per un tempo apprezzabile)

Il delitto di sequestro di persona è integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi.

Il reato si configura anche se la limitazione della libertà persona deriva da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione.

La privazione della libertà personale può essere attuata anche con minaccia esplicita ed addirittura implicita, purché seria. Detta coazione morale può consistere in qualsiasi atteggiamento che faccia avvertire alla vittima, la presenza costrittiva dell'agente medesimo e la impossibilità di sottrarvisi senza pericolo alcuno, a causa della manifesta volontà di costui di impedire, con la minaccia o con altri mezzi coercitivi di cui disponga, la libertà di locomozione.

 

Il delitto di sequestro di persona presuppone, per la sua configurabilità, un accertamento rigoroso dell'elemento della costrizione che, pur potendosi estrinsecare con mezzi diversi da quelli fisici, deve però essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. Pertanto, ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà ( La Corte ha ritenuto integrato il delitto de quo in un caso in cui le minacce rivolte alla persona offesa affinché non si allontanasse dall'abitazione avevano avuto esito positivo a causa del particolare stato di debilitazione, prostrazione e sottomissione in cui la stessa versava nei confronti dell'imputato).

  • Elemento soggettivo: Dolo generico.

L'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della libertà fisica, intesa quale libertà di locomozione.

  • Rapporto con altri reati.

Integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art.630 c.p. e non il concorso nei reati di sequestro di persona e di estorsione e, pertanto, il sequestro di persona resta assorbito nel reato ex art.630 c.p. allorché la condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di un preesistente rapporto illecito. Elemento essenziale, infatti, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è l'ingiusto profitto che deve essere collegato ad una causa preesistente, ancorché illecita.

 

E' configurabile il concorso tra i reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona quando la condotta di sopraffazione che privi la vittima della libertà personale non si esaurisce nella abituale coercizione fisica e psicologica, ma ne costituisce un picco esponenziale dotato di autonoma valenza e carico di ulteriore disvalore, idoneo a produrre, per un tempo apprezzabile, un'arbitraria compressione, pur non assoluta, della libertà di movimento della persona offesa. (Fattispecie in cui, in un regime familiare improntato alla costante e continua prevaricazione e violenza del marito nei confronti della moglie, questa veniva bloccata a letto per alcune ore con le manette ai polsi).

 

Il reato di sequestro di persona è assorbito nel reato di violenza sessuale ex art.609 bis allorché la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale, mentre, i due reati concorrono tra di loro allorché il reato di sequestro di persona attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo di una violenza sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenza stessa.

Altrettanto è a dirsi in merito al reato di violenza sessuale di gruppo, anche in tal caso i due reati concorrono tra di loro allorché la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale.

 

Il reato di sequestro di persona concorre con il reato di violenza privata. Si tratta di due reati che hanno in comune l'elemento della costrizione il quale si differenzia per il fatto che nel reato di violenza privata viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. 

 

 

Violenza sessuale (art.609bis)

  • Bene giuridico protetto.

La libertà sessuale del soggetto passivo, infatti, tale disposizione è stata inserita nel codice penale al fine di tutelare la libertà sessuale non più come attinente alla moralità pubblica e al buon costume, bensì alla persona umana ed alla sua libertà personale.

  • Elemento oggettivo: condotta (costringimento e offesa alla libertà di autodeterminazione).

In tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione ( violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente ( es. palpeggiamenti, baci, sfregamenti).

La minaccia nella violenza sessuale si ritiene integrata dalla prospettazione di qualunque male che, in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, mostri la sua capacità di coazione nei confronti della vittima, che si trovi quindi a subire gli atti sessuali ( Confermata la condanna nei confronti di un uomo che avea contattato via internet due minori infra quattordicenni e le aveva costrette, dietro minacce, ad inviargli foto e video con atteggiamenti osceni dal contenuto delle conversazioni, infatti, era emerso che l'uomo era a conoscenza di plurime informazioni circa la vita delle vittime e le aveva utilizzate per lasciar loro intendere che, nel caso non avessero assecondato le sue richieste, si sarebbe adoperato per far loro del male, Sent. 19033 del 2013).

La natura "sessuale" dell'atto deve essere valutata secondo il significato "sociale" della condotta, avuto riguardo all'oggetto dei toccamenti, ma anche, quando ciò non sia sufficiente, al contesto in cui l'azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte ed ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale. Anche il palpeggiamento dei glutei può rientrare, quand'anche fugace o repentino, nella nozione di atti sessuali. Pertanto l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale consiste in qualsiasi atto, anche diverso dalla congiunzione carnale, lesivo della libertà di autodeterminazione della vittima nella sua sfera sessuale, quali siano tali atti, tuttavia, è valutazione da compiere in concreto, e non in astratto, tenendo conto del fatto che l'ambito oggettivo della sfera sessuale costituisce il portato di una valutazione sociale tipica, soggetto a mutamento con il decorso del tempo.

Integra il reato de quo anche la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto, il consenso della vittima agli atti sessuale deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità.

L'induzione a compiere o a subire atti sessuali di cui al comma 2 n.1 si realizza quando, con un'opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto.

  • Elemento soggettivo: dolo generico.

L'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente né rilevano possibili fini ulteriori ( gioco, mera violenza fisica o umiliazione morale) perseguiti dal soggetto agente.

 

 

Atti sessuali con minorenne (art.609 quater).

  • Bene giuridico protetto.

Il bene giuridico tutelato dall'art.609quater c.p. non è la libera autodeterminazione dello stesso, non potendo egli esprimere alcun consenso, ma l'integrità fisico e psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità attraverso un'assoluta intangibilità nell'ipotesi di minore degli anni 14 (comma 1 n.1) o relativa con riferimento a specifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso (comma1 n.2) e si configura anche in assenza di pressioni coercitive, atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevolazione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso. Si tratta di un reato a forma libera configurabile anche in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati all'art.609bis c.p., i quali avendo come destinatario il minore, realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art.609ter co.1 n.1 c.p.

  • Elemento oggettivo: condotta.

La libertà sessuale si acquista, nel nostro ordinamento, al compimento del quattordicesimo anno di età.

Per tali motivi, la norma in esame punisce chiunque compia atti sessuali con un infraquattordicenne, con il consenso di quest'ultimo (rilevando altrimenti il ben più grave delitto di cui all'articolo 609 bis).

Alla medesima pena soggiace colui che compia atti sessuali consensuali con persona minore di anni sedici, quando il colpevole sia una persona che eserciti un'autorità nei confronti del minore. Così, mentre negli altri casi un maggiore di età può lecitamente compiere atti sessuali con un ultraquattordicenne, il legislatore ha invece previsto la punibilità nei confronti di chi abbia particolari doveri di cura, istruzione e custodia nei confronti del infrasedicenne che abbia compiuto quattordici anni.

Con pena più lieve è invece punito lo stesso soggetto in posizione di supremazia o in capo al quale sussistono doveri di cura, custodia e istruzione, qualora compia atti sessuali con un minore, anche ultrasedicenne, ma solamente nel caso in cui si riscontri un abuso dei poteri connessi alla sua posizione, soggiogando dunque la vittima e sfruttando la propria posizione.

Al quarto comma si prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima, in considerazione del fatto concreto e delle circostanze.

Mentre all'ultimo comma è prevista l'applicazione dell'articolo 609 ter (violenza sessuale aggravata), nel caso in cui il soggetto passivo abbia meno di dieci anni, equiparando l'eventuale consenso alla mancanza di consenso, data l'età della vittima e la conseguente assoluta impossibilità di autodeterminarsi sessualmente.

In deroga a quanto sopra esposto, non è punibile il minorenne che compia atti sessuali (consensuali) con un minore di anni tredici, qualora la differenza di età non superi i tre anni (un sedicenne può validamente avere rapporti sessuali con un tredicenne).

  • Elemento soggettivo: Dolo generico.

 

 

Violenza sessuale di gruppo(art.609octies)

  • Bene giuridico tutelato.

La disposizione in esame è diretta a proteggere non solo la libertà personale della vittima intesa quale libertà di autodeterminarsi in relazione alla propria libertà sessuale, ma anche la dignità della stessa, in questi casi fortemente compromessa.

  • Elemento oggettivo: condotta.

Il delitto di cui all'art.609octies c.p. è una fattispecie di reato plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art.609bis c.p. nella quale ciascuno di esse contribuisce materialmente o moralmente all'azione collettiva. Nel caso in cui, però, il contributo sia stato prestato da un complice non presente nel corso dell'esecuzione del delitto, esso dovrà essere diversamente qualificato come concorso eventuale ex art.110 c.p. nel reato di cui all'art. 609octies c.p., sempre che, tuttavia, il suo apporto abbia una seppur minima influenza ai fini della perpetrazione del reato.

La Corte ha escluso l'applicazione dell'art.609octies in un caso in cui l'imputato aveva partecipato alla fase iniziale della condotta criminosa, in cui erano stati sfondati i vetri dell'auto delle vittime, i quali erano stati altresì percorsi e derubati del bancomat, ma si era poi allontanato, prima della consumazione della violenza sessuale da parte degli altri due soggetti,. Pertanto, benché lo stesso avesse certamente concorso nel reato di rapina e lesioni, non poteva ritenersi che il suo comportamento avesse potuto riguardare  in maniera inequivocabile la fase preparatoria della violenza di gruppo, perpetrata, peraltro, mentre lui era lontano ed in totale assenza di un contributo causale, seppur minimo, del medesimo, elemento questo necessario ai fini dell'ascrivibilità del reato al complice.

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue, infatti, dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo delle volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

  • Elemento soggettivo: Dolo intenzionale.

Nel reato di violenza sessuale di gruppo il dolo è intenzionale.

Concorso.

 

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