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Cosa rischia il datore di lavoro che non rispetta la normativa anti-covid?

 

 

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c.

 

 

La normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e stabilisce una serie di interventi da osservare per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

 

L'infezione da coronavirus quale malattia infettiva e parassitaria: Protocollo 14 marzo 2020 (così come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020, assorbito dalle linee guida INAIL alla sicurezza ai tempi del Covid-19)

 

Anche l'infezione da coronavirus deve essere fatta rientrare nell'alveo delle malattie infettive e parassitarie, ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto il Protocollo 14 marzo 2020 (così come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020, assorbito dalle linee guida INAIL alla sicurezza ai tempi del Covid-19) condiviso tra Governo e Parti sociali, nel quale sono state individuate le misure da attuare all’interno delle imprese che proseguono le proprie attività imprenditoriali ed impone a tutte le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”.

 

I principali ambiti in tema di sicurezza individuati dal Protocollo possono essere così schematizzati: Obbligo di informazione ai lavoratori e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare:

  • Pulizia e sanificazione periodica dei locali.

  • Messa a disposizione di adeguati dispositivi di protezione (guanti, camici, mascherine, gel igienizzanti).

  • Obbligo di regolamentazione dell’accesso agli spazi comuni(mense, spogliatoi, ecc..).

  • Riorganizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart working) al fine di ridurre la presenza del personale e limitarne gli spostamenti non necessari.

  • Sorveglianza sanitaria.

Conseguenze penali per il datore di lavoro. Le contravvenzioni ex D.Lgs 81/2008

l sopra ricordato Protocollo del 14 marzo 2020, che – come visto - aveva provveduto a delineare i comportamenti precauzionali che devono essere posti in essere nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, ha indubbiamente un impatto sulle contravvenzioni già previste dall’ordinamento al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), ridisegnando dunque in concreto i contenuti degli obblighi in capo al datore di lavoro.

 

In particolare, le prescrizioni di cui al Testo Unico possono essere certamente oggi declinate alla luce delle disposizioni anti-contagio Covid-19, disegnando in capo al datore una serie di responsabilità specificamente connesse alla contingente situazione pandemica quali, per citare le più rilevanti,

  • l’aver omesso di «effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente»;

  • l’aver omesso di «informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare»;

  • non aver fornito ai lavoratori «i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale» e aver omesso di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale nei casi previsti dal Testo Unico;

  • non aver richiesto «l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione» per aver omesso di programmare gli interventi da attuare «in caso di pericolo immediato»; ovvero, in caso di affidamento di lavori a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, per avere i datori di lavoro omesso «di cooperare nell’adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi» e «di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori».

La natura contravvenzionale delle norme in esame comporta che l’inosservanza di tali precetti, indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, è di per sé fonte di responsabilità penale anche a prescindere dall’effettiva lesione alla salute dei lavoratori: si tratta infatti di reati nei quali tendenzialmente si esprime, in forma coercitiva, la regolamentazione disciplinare della vita associata da parte dell’autorità amministrativa preposta alla cura di diversi settori (sanità, commercio, ecc.).

 

In particolar modo la trasgressione dell’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, è punita, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/2008, con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.664,00 a 6.576,00 euro.

 

 

Sanzioni amministrative

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza emanate per ridurre il rischio di contagio da coronavirus negli ambienti di lavoro è punito da sanzioni penali ed amministrative, disciplinate dall’ex articolo 4 del decreto legge n. 19/2020, ovvero:

 

  • con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (salvo che il fatto non costituisca reato);

  • sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni nel caso di mancata adozione delle misure per garantire il rispetto della distanza interpersonale e mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali nei casi di impossibilità di garantire il distanziamento.

Sospensione dell'attività

Nel Protocollo siglato dal Governo e dai sindacati si legge inoltre che per l’impresa che non assicura adeguati livelli di protezione è prevista la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’oblazione speciale come mezzo per evitare l’arresto o l’ammenda.

Qualora al datore di lavoro venga contestata la violazione di taluna di dette ipotesi, è prevista la possibilità di ottenerne l’estinzione mediante l’accesso ad una c.d. oblazione speciale la quale prevede l’obbligo di eliminare le conseguenze dannose e/o pericolose del reato nel termine imposto dall’Autorità amministrativa che ha riscontrato la violazione e versare una somma corrispondente a ¼ del massimo edittale dell’ammenda applicabile al reato contestato.

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