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Il via libera della consulta alla concessione dell'assistenza gratuita alle donne vittime di violenza sessuale: sentenza n.1 del 2021

 

 

Dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'11 gennaio 2021, n. 1 emerge che "è legittima la previsione del patrocinio gratuito per le vittime di reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, in particolare se trattasi di minori, a prescindere dalle condizioni economiche". 

La questione

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella parte in cui, come interpretato dalla Cassazione "determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa al giudice" ( Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2018, n. 52822).

 

Il rimettente assume il contrasto della disposizione censurata con il principio di uguaglianza contenuto all’art. 3 della Costituzione in quanto istituisce un automatismo legislativo di ammissione al beneficio al solo verificarsi del presupposto di assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla medesima norma, con esclusione di qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa del giudice, disciplinando in modo identico situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico.

 

Per il Giudice, inoltre, la disposizione è in contrasto anche con l'affermazione contenuta nell'art. 24 della Costituzione, la quale dispone che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", in quanto l’ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati porta a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.

 

 

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale respinge la questione sollevata dal GIP di Tivoli, in particolar modo evidenziando che: "La scelta effettuata con la disposizione in esame (…) rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati."

 

Non a caso, nel preambolo del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella l. n. 38 del 2009, che ha introdotto la disposizione oggetto della questione di legittimità, si richiama la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime di suddetti reati.

 

Appare evidente, quindi, che la ratio della disciplina in commento sia rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità; valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.

 

Per quanto riguarda invece l'asserita violazione del principio che si preoccupa di garantire il diritto di difesa ai meno abbienti, art.24 Cost., la Consulta precisa che non può essere strumentalizzato e interpretato in senso negativo, al fine d'impedire al legislatore di garantire il libero accesso al gratuito patrocinio anche a chi può permettersi di sostenere le spese di giustizia, se la finalità è quella di presidiare altri valori costituzionalmente garantiti.

 

Avv. Fatima Santina Kochtab

 

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