· 

Contributi a fondo perduto per i locatori che rideterminano l'ammontare del canone di affitto a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19

Crisi sanitaria e mancato versamento del canone

L’emergenza sanitaria ha messo in crisi molti lavoratori, tra le varie difficoltà vi è senza dubbio quella di far fronte alle spese fisse tra cui quella relativa al pagamento del canone di locazione.

I vari decreti che si sono susseguiti da quando è iniziata l’emergenza sanitaria nulla dispongono al riguardo, pertanto, la disciplina relativa ai contratti di locazione resta la medesima con la conseguenza che laddove i conduttori di propria iniziativa e senza avere raggiunto un accordo con il locatore omettessero di pagare o pagassero solo parzialmente il canone sarebbero imputabili di inadempimento contrattuale ed il locatore abilitato a promuovere la procedura di sfratto per morosità volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione ed il pagamento delle somme dovute fatta salva la possibilità per il conduttore, cui sia stato intimato lo sfratto per morosità, di chiedere la concessione di un termine di grazia per sanare la morosità.

Accordo di riduzione del canone di locazione di un immobile

Per quanto fin qui detto appare più opportuno per il conduttore tentare di raggiungere un accordo con il locatore che soddisfi le esigenze di entrambi quali la riduzione, la sospensione momentanea o il differimento del termine di pagamento del canone.

Laddove l'accordo raggiunto prevede un canone ridotto è necessario che le parti predispongano un apposito atto che deve essere registrato entro 30 giorni utilizzando il Modello 69 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e che, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 133/2014, riguardando un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Di norma la registrazione della scrittura privata deve esser fatta entro 30 giorni dalla firma dell’accordo recandosi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa alla presentazione cartacea presso gli sportelli , è possibile inviare una mail allo stesso ufficio presso il quale si era registrato il contratto d’affitto originale allegando:

  • il modello 69 firmato e scansionato,
  • la scrittura privata firmata,
  • una copia dei documenti di identità sia del locatore che del locatario
  • un'autocertificazione in cui si dichiara che i documenti inviati sono conformi agli originali in proprio possesso. 

Per maggiori informazioni: Documenti Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile trovare gli indirizzi di tutti gli uffici sparsi sul territorio. È anche possibile contattare l’Agenzia chiamando il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso, oppure lo 06/96.66.89.07 da cellulare.

 

Legge di bilancio: contributo a fondo perduto

Al fine di venire in contro alle esigenze del locatore che ha rinunciato ad una parte dell’introito derivante dal canone di locazione stipulando il contratto di accordo la legge bilancio ha stabilito che il proprietario dell’immobile locato può ridurre le imposte che sarebbe tenuto a pagare anche nel caso in cui l’inquilino non riuscisse a corrispondere il canone di locazione e ad ottenere il contributo a fondo perduto del 50% della riduzione del canone.

 

Il contributo a fondo perduto del 50% della riduzione prevede un limite massimo di 1.200 euro a locatore indipendentemente dal numero di contratti che ha in essere, importo che viene calcolato sul totale delle riduzioni effettuate.

 

Per poter ottenere il contributo a fondo perduto è necessario che:

  • la data di inizio del contratto deve essere anteriore al 29 ottobre 2020;
  • l’immobile locato sia ad uso abitativo e utilizzato dal locatario come abitazione principale
  • l’immobile sia situato in un Comune ad alta tensione abitativa;
  • il canone sia stato ridotto per tutto o parte del 2021;
  • la rinegoziazione sia stata comunicata all’Agenzia delle entrate o lo sarà entro il 31 dicembre 2021;
  • la rinegoziazione dell’affitto in diminuzione sia successiva al 24 dicembre 2020.

Come si chiede il contributo?

La richiesta deve essere inoltrata online entro il 6 settembre compilando l’apposito modulo tramite il sito dell’Agenzia delle entrate. Gli interessati sono tenuti a presentare un’unica istanza anche laddove abbiano rinegoziato più contratti.

 

Ecco i passaggi fondamentali per presentare l’istanza:

  • autenticarsi presso il sito dell’Agenzia delle entrate tramite l’identità personale Spid oppure CIE o rivolgendosi a un intermediario, come un commercialista o un Caf.
  • dal cassetto fiscale seguire “Servizi per
  • cliccare su “Comunicare"
  • scegliere “istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione”. Se la riduzione del canone è stata già registrata allora parte dell’istanza risulterà già precompilata, viceversa l’interessato sarà tenuto a compilare la parte III del modello. 

Il contributo verrà erogato dopo il 31 dicembre 2021, così da permettere il controllo della veridicità delle varie istanze presentate e l’ammontare delle stesse.

 

Per ottenere l’accredito del contributo a fondo perduto il locatario è tenuto ad indicare il suo codice Iban sul quale vuole ricevere l’accredito all’interno dell’istanza.

 

Per ulteriori informazioni potete consultare le FAQ dell’Agenzia Delle Entrate o scrivermi in privato compilando il form sottostante.

 

Avv. Fatima Santina Kochtab

Scrivi commento

Commenti: 0