Delitti contro la libertà individuale: focus sui delitti contro la personalità individuale

I delitti contro la personalità individuale sono contemplati alla Sezione I, capo III del XII titolo del libro II del Codice Penale   (art. 600-604 c.p.) e sono posti a tutela del diritto di libertà individuale in senso stretto, in quanto prevede fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, che viene ridotto in stato di schiavitù fisica o psichica.

 

Tale sezione è stata notevolmente ampliata dalla legge 3 agosto 1998 n. 269, contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù. 

 

 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ( art.600 c.p.)

  • Natura giuridica.

l delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 del codice penale) consiste in una fattispecie plurima che si integra alternativamente laddove il reo si comporta come proprietario sulla persona offesa ponendo in essere comportamenti di sfruttamento ovvero riduce o mantiene la persona offesa in uno stato di soggezione continua, in relazione alla quale sono richieste prestazioni integranti lo sfruttamento (cfr. Cass. n. 10426/2015).

  • Elemento oggettivo: condotta tipica ed antigiuridica.

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell'ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato con riferimento a condotta di tipo "dominicale" realizzata anche attraverso lo sfruttamento dell'immagine della vittima, costretta a recarsi quotidianamente al cimitero presso la tomba del marito) [Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10426 del 11 marzo 2015].

In tema di riduzione in schiavitù, ai fini della configurabilità del requisito dello stato di soggezione della persona offesa, rilevante per l'integrazione del reato, gli ermellini in una recente sentenza hanno posto in luce che non è necessaria la totale privazione della libertà personale della medesima, ma soltanto una significativa compromissione della sua capacità di autodeterminazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato – rilevando come fosse irrilevante un minimo margine di autodeterminazione residuato alle vittime, cui era comunque impossibile sottrarsi al condizionamento degli imputati – in relazione alla condizione di ragazze nigeriane, anche minori d'età, totalmente private dei guadagni derivanti dall'attività di prostituzione esercitata e dei documenti necessari alla permanenza nel territorio italiano, tenute in stato di totale carenza di mezzi di sussistenza, limitate nella libertà di movimento ed intimidite da violenze e minacce) [ Sez. 5 - , Sentenza n. 15662 del 17/02/2020 Ud.  (dep. 21/05/2020 ) ].

 

Condizione analoga alla schiavitù. La condizione analoga alla schiavitù di cui agli artt. 600 e 602 cod. pen. non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, e cioè normativamente prevista, bensì anche con qualunque situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa [ Cass. SS. UU. n.261 del 1997].

Sulla base di questo principio la giurisprudenza si è uniformata affermando il seguente principio di diritto in una successiva pronuncia [n.40045 del 2010]: In tema di delitti contro la persona, la condizione analoga alla schiavitù è, ex art. 600 cod. pen., una situazione di fatto i cui estremi sono configurabili qualora la persona sia ridotta in stato di soggezione e costretta a prestazioni di lavoro stressanti o alla prostituzione, con sfruttamento dei compensi dovutigli con inganno, per abuso di autorità, approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità, oltre che minaccia o violenza. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 600 cod. pen., nei confronti degli imputati, i quali avevano ridotto in soggezione persone provenienti da Paesi dell'Est, privandole dei passaporti, collocandoli in luoghi isolati privi di relazioni esterne, corrispondendo retribuzioni nettamente inferiori alle promesse e imponendo loro contestuali sacrifici di esigenze primarie, alloggi fatiscenti, assenza di servizi igienici, privazioni alimentari, impossibilità di spostarsi sul territorio essendovi veicoli preordinati solo a condurli nei campi e, quindi, rendendoli incapaci di sottrarsi allo sfruttamento, corredato se del caso da violenze e minacce).

  • Elemento soggettivo: dolo generico.

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 600 cod. pen. è richiesta la coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una "res", oggetto di diritti patrimoniali, e la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servigi, a essere prestata, ceduta o venduta.

 

Prostituzione minorile (art.600-bis)

  • Bene giuridico tutelato.

La norma è stata introdotta al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli impegni presi in seno agli organi internazionali, al fine di garantire l'integrità fisica e psichica del minore.

  • Elemento oggettivo: condotta tipica ed antigiuridica.

Trattasi di reato comune, in cui il soggetto passivo può essere solamente un minore.

 

L'articolo prevede la punibilità per diverse condotte:

  •  al n.1 viene punita l'induzione alla prostituzione, che si concreta nella persuasione, nella determinazione, nel convincimento a prostituirsi. Data la maggiore arrendevolezza del soggetto passivo, non è richiesta una particolare condotta fraudolenta o ingannatoria, essendo per contro sufficiente anche una mera promessa implicita di un beneficio, per quanto dotato di scarsa persuasività agli occhi di un soggetto adulto. Per contro, la mera promessa di denaro integra la meno grave fattispecie di cui al comma due.

Il reclutamento, inteso come comportamento diretto a far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trarrà vantaggio dalla prestazione sessuale.

  • Al n.2 si punisce invece il favoreggiamento, ovvero qualsiasi apporto che faciliti l'esercizio della prostituzione; lo sfruttamento, ovvero l'attività lucrativa ottenuta grazie al meretricio altrui; la gestione, l'organizzazione, il controllo ed il conseguimento in altro modo di profitto, nozioni di chiusura ce in realtà paiono ripetere le condotte precedenti.

La norma in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pura condotta.

 

  • Il secondo comma prevede invece la punibilità di chi compia atti sessuali con minorenne ultraquattordicenne, in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessa. Non è richiesto un rapporto sessuale completo, ma è sufficiente qualsiasi comportamento attinente alla sfera sessuale implicante un contatto.

Prostituzione "virtuale": si palesa irrilevante che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino collegati, tramite internet, in videoconferenza, che consente all'utente della prestazione, non diversamente da quanto potrebbe verificarsi nell'ipotesi di contemporanea presenza nello stesso luogo, di interagire con chi si prostituisce, in modo da poter chiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati, che vengono effettivamente eseguiti ed immediatamente percepiti da colui che ordina la prestazione sessuale a pagamento [ Cass. pen. n.25465 del 2004]

  • Elemento soggettivo: Dolo generico.

Si ritiene sufficiente ad integrare il reato de quo la mera consapevolezza di favorire la prostituzione di un minore, non essendo richiesto anche il fine di lucro che, invece, qualifica la fattispecie di sfruttamento.

 

Pornografia minorile (art.600-ter)

  • Bene giuridico tutelato.

La norma è stata introdotta al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli impegni presi in seno agli organi internazionali, al fine di garantire l'integrità fisica e psichica del minore.

In particolar modo l'art.600ter intende fissare per i minori una tutela anticipata della loro libertà sessuale, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, la "utilizzazione" dei minori stessi nella produzione di materiale pornografico, ma anche la mera induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche; infatti non assume alcun rilievo discriminante l'eventuale consenso del minore al fatto, considerando che esso proverebbe da persona immatura e che non ha la disponibilità di diritti inalienabili quali la libertà psicofisica.

  • Elemento oggettivo: condotta tipica ed antigiuridica.

Per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

 

Il primo comma sanziona penalmente lo sfruttamento sessuale del minorenne in chiave pornografica e l'induzione attuata nei confronti del minore per prendervi parte, reclutare e ricavarne profitto. Il reato si consuma nel momento dell'esibizione del minore, senza che assuma alcuna rilevanza la produzione del materiale pornografico.

 

Il secondo comma punisce invece il commercio del materiale pornografico, in cui il momento consumativo coincide con il raggiungimento di un quantitativo di materiale venduto tale da potersi descrivere come un vero e proprio commercio.

 

Corresponsabilità del minore: Esposizione volontaria la rischio. In tema di risarcimento del danno da reato, l'esposizione volontaria ad un rischio da parte del danneggiato o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, costituendo un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., è idonea ad integrare una corresponsabilità di quest'ultimo con conseguente, proporzionale, riduzione della responsabilità del danneggiante. (In applicazione del principio, la Corte nel rigettare il ricorso della parte civile in relazione al reato di pornografia minorile, previsto dall'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., ha ritenuto corretta la riduzione della liquidazione del danno operata dalla Corte d'appello, in considerazione del ruolo avuto dalla parte offesa nel fatto che, volontariamente, aveva realizzato ed inviato all'imputato un video di contenuto pornografico, esponendosi al rischio della sua diffusione).

 

Al terzo comma si disciplina la diffusione di materiale pedopornografico e la diffusione di notizie atte all'adescamento di minori.

  • Elemento soggettivo: Dolo generico.

In tema di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, è configurabile il dolo generico.

 

In particolare è stato affermato che il dolo generico sussiste anche nella condotta del navigatore in "internet" che non si limiti alla ricerca e raccolta di immagini e filmati di pornografia minorile, tramite programmi di "file-sharing" o di condivisione automatica (nella fattispecie "Emule"), ma operi una selezione del materiale scaricato, inserendolo in prodotti multimediali in un apposita cartella di condivisione personalizzata [Sent. n.44190 del 2013].

 

Detenzione di materiale pornografico ( art.600 quater).

  • Bene giuridico tutelato.

La norma in commento tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, almeno secondo parte della dottrina, alla morale pubblica ed al buon costume.

  • Elemento oggettivo: condotta.

Il reato di detenzione di materiale pornografico previsto dall’art. 600 quater c.p. è norma di chiusura e residuale che, per non lasciare impunite alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall’inciso “fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter c.p.”, tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico utilizzando minori.

 

L'assoggettamento a sanzione penale della detenzione del materiale pedopornografico si spiega per il fatto che tale condotta costituisce l'ultimo anello di una catena di variegate condotte antigiuridiche, di lesività decrescente, iniziata con la produzione del materiale stesso e proseguita con la sua commercializzazione, cessione, diffusione, ecc.... In tale contesto pertanto, viene sanzionata dalla legge sia l'offerta di materiale procurato mediante lo sfruttamento sessuale dei minori sia la risposta a detta offerta consistente nel procurarsi o detenere detto materiale.

Per materiale pornografico, ai sensi dell'articolo precedente (600 ter si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

 

Al secondo comma è prevista l'applicazione di una circostanza aggravante specifica, qualora il materiale detenuto sia di ingente quantità.

 

Il reato si configura anche nell'ipotesi in cui il materiale stesso sia stato prodotto con il consenso del minore; viene punita, infatti, la mera detenzione consapevole del materiale.

  • Elemento soggettivo: Dolo generico.

 

Pornografia virtuale ( art.600 quater1)

  • Bene giuridico tutelato.

La norma in commento tutela la morale pubblica ed al buon costume, ma non la libertà psico-fisica del minore, non essendovi in realtà implicata alcuna persona.

  • Elemento oggettivo: condotta.

La norma è stata introdotta al fine di estendere la punibilità delle due norme precedenti anche ai casi in cui siano coinvolte immagini virtuali, potenziando così la tutela del soggetto minore.

La disposizione parifica pertanto, anche se con una diminuzione di pena, il materiale pedopornografico realizzato con minori reali al materiale virtuale, realizzato con elaborazioni grafiche.

 

Per materiale pornografico, ai sensi dell'articolo precedente (600 ter si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

 

Rientra nel reato di pornografia virtuale la realizzazione di un immagine pornografica virtuale mediante fotomontaggio con creazione di un'immagine comprendente l'uso del volto del minore reale, parte riconoscibile dallo stesso, con giustapposizione su un corpo di adulto intento a pratiche sessuali. L'introduzione dell'articolo in questione va, infatti, certamente a colpire la produzione dell'immagine virtuale realizzata utilizzando immagini di minori reali, o parti di essi, coinvolti in attività sessuali, secondo un'opzione interpretativa della norma secondo cui l'immagine virtuale è quella realizzata mediante l'uso di minori reali o di parti riconoscibili degli stessi comunque coinvolti in attività sessuali esplicite (Sent. 15757 del 2017)

  • Elemento soggettivo: dolo generico.

 

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 quinques).

  • Bene giuridico tutelato.

La norma in commento tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, almeno secondo parte della dottrina, alla morale pubblica ed al buon costume.

  • Elemento oggettivo: condotta.

Risponde del reato colui che organizza un viaggio finalizzato alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, purché non ad uso proprio esclusivo, colui che organizza il viaggio, oltre che per sè anche per altri soggetti.

  • Elemento soggettivo: dolo generico.

 

Tratta di persone (art.601)

  • Bene giuridico tutelato.

La norma mira a tutelare lo status libertatis e la dignità umana.

  • Elemento oggettivo: condotta.

La norma in esame è stata introdotta e successivamente modificata al fine di tutelare maggiormente la persona umana, intesa nella sua personalità individuale.

Essa punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, cede l'autorità di persone sottoposte ad una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Alla stessa pena soggiace inoltre chi compia le azioni suddette mediante inganno, abuso di autorità ed altre modalità in grado carpire le prestazioni lavorative, sessuali o diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi.

 

Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in stato di schiavitù.

 

Al fine di porre un ulteriore freno alla tratta via mare di persone, sono stati inseriti i due ultimi commi, che puniscono più severamente, con apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporti i soggetti passivi di cui sopra al fine di ridurli in schiavitù e più lievemente, rispetto alla pena base, il semplice membro dell'equipaggio che, senza concorrere nelle condotte di cui ai primi due commi, sia comunque a conoscenza della destinazione e della finalità del viaggio.

  • Elemento soggettivo: dolo generico

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