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Facciamo luce sui fatti di torino: il reato di revenge porn

I fatti accaduti di recente a Torino hanno portato alle cronache il reato di “revenge porn”, ma di cosa si tratta? Facciamo chiarezza.


L’espressione inglese “revenge porn” sta a significare letteralmente “Vendetta pornografica”, si tratta cioè di un comportamento vendicativo posto in essere mediante la minaccia di diffondere o l’effettiva diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta.

 

Il Revenge Porn è diventato un fenomeno pericoloso a causa della espansione capillare della rete e dell’utilizzo intensivo dei social network che ha permesso il moltiplicarsi del fenomeno ai danni di innumerevoli vittime, in prevalenza donne. Si tratta di persone che, senza il loro consenso, hanno subito la violazione della propria sfera privata attraverso la diffusione in maniera “virale” di immagini o video che le ritraevano e che dovevano rimanere nella loro sfera strettamente privata oppure addirittura prodotti a loro insaputa.

 

Il semplice scambiarsi contenuti piccanti attraverso smarphone e computer tra persone adulte e consenzienti non costituisce di per sé reato, è criminosa la condotta di coloro i quali diffondono o divulgano tali immagini o video senza il consenso della persona ritratta.

L'art.612-ter cod. pen., il dispositivo

Art.612 bis cod. pen.

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

 

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

 

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. 


Il reato

L’art.612 ter del codice penale, rubricato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” noto con la denominazione di revenge porn, è stato introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n.69 ( c.d. codice rosso) proprio al fine di scongiurare la divulgazione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta. Comportamenti che possono condurre, come è già avvenuto, a conseguenze devastanti. Si pensi al caso tristemente noto alle cronache di Tiziana Cantone suicida a 31 anni a seguito della spirale di vergognosa gogna social seguita alla diffusione, a sua insaputa, di un video hot che la ritraeva, e che l’aveva costretta persino a fuggire dal suo comune di residenza.

 

Procedibilità

Si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa. 

Il termine per proporre querela, data la particolare natura del reato in questione, è di 6 mesi dal momento in cui la vittima è venuta a conoscenza dell’illecita diffusione delle immagini o video che la ritraggono (in genere il termine per proporre querela è di tre mesi).

La remissione della querela può, inoltre, essere esclusivamente processuale e, cioè, la vittima per ritirare la querela deve presentarsi dinnanzi all’autorità giudiziaria procedente e dichiarare esplicitamente la propria intenzione di non voler procedere e, quindi, di non volere più perseguire in via penale l’autore.

 

Il delitto in questione è, invece, procedibile d’ufficio, quindi anche senza la querela della persona offesa, quando:

  • la vittima del reato si trova in condizioni di inferiorità fisica o psichica,
  • si tratta di una donna in stato di gravidanza,
  • quando il fatto è commesso in concomitanza con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (es. Revenge porn combinato a una richiesta di estorsione).

L'autore del reato

Viene considerato autore del reato di revenge porn e quindi punito a norma dell’art.612-ter cod. Pen.:

  • chi diffonde il materiale perché lo ha realizzato, quindi chi essendo in possesso dei contenuti sessualmente espliciti, li diffonde, pubblica o cede in modo indebito, quindi senza il consenso delle persone ritratte ( es. L’ex fidanzato che ha realizzato la foto o il filmato);
  • chi, entrato in possesso dei contenuti, contribuisca alla loro diffusione;
  • chi, ricevendo o acquistando l’immagini o il video in questione li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di danneggiarli.

Casi di inasprimento della pena ( revenge porn aggravato).

Il legislatore del codice rosso non ha mancato di prevedere un inasprimento della pena prevista per il reato di revenge porn allorchè i fatti posti alla base del reato in questione siano stati commessi:

  • dal coniuge, anche separato o divorziato,
  • da persone che sono o sono state legate alla vittima da relazione affettiva;
  • se sono stati commessi attraverso strumenti informativi o telematici.

Dunque il fatto che il video o l'immagine siano stati diffusi ad esempio dall’ex marito o ex fidanzato implica che questo sarà condannato con una pena maggiore rispetto a colui che ha commesso il fatto non essendo in alcun modo legato alla vittima né al momento dei fatti né in precedenza.

 

Infine la pena maggiore è prevista anche per il caso in cui la vittima del reato sia:

  • una persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica,
  • una donna in stato di gravidanza.

Bene giuridico tutelato.

L’art.612-ter è stato collocato all’interno del Titolo XII, sezione III, del nostro codice di rito tra i delitti contro la libertà morale, pertanto in via primaria il bene giuridico tutelato dal reato in questione è la libertà di autodeterminazione della vittima.

 

Tuttavia non si può sottacere che tale fattispecie delittuosa mira alla tutela di di una sfera ben più ampia di beni giuridici parimenti meritevoli di tutela quali l’onore, il decoro, la reputazione, la privacy, nonché il c.d. “onore sessuale” della persona offesa (la vita sessuale ed alla reputazione di cui gode).

 

Possiamo, quindi, affermare che si tratta di una fattispecie di reato plurioffensiva. 

 

In ultima analisi, ma non meno importante, il reato in questione si pone anche in un ottica di continuità ideologia rispetto al precedente art.612-bis cod. Pen. ( atti persecutori o stalking ) con il compito di contrastare la violenza, anche morale, nei confronti delle donne.


Per concludere alcune riflessioni.

Sperando di aver chiarito nel presente articolo che autore del reato in questione e quindi da condannare non è colui o, come spesso accade, colei che viene ritratta nelle immagini illegittimamente divulgate ma esclusivamente coloro che hanno contribuito senza la sua volontà alla loro divulgazione e diffusione.

 

La vittima, la persona ritratta, forse come unica colpa ha quella di essersi fidata della persona sbagliata ma non sempre le persone si rivelano subito per quelle che sono e tutti possiamo sbagliare nel valutare e nel fidarci di una persona. Lo sbaglio  consiste nel mettere in rete coscientemente e con la volontà di offendere la reputazione altrui filmati o immagini che ritraggono una persona senza il suo consenso.

 

Altrettanto sbagliato è giudicare la vittima di tali simili comportamenti deplorevoli. Ancora oggi, nel 2020 quasi 2021, non possiamo continuare a girarci dall’altra parte o, peggio, sottoporre ad una vergognosa gogna mediatica una persona per un comportamento che ha assunto nella sua sfera intima e privata. Bisogna levarsi il preconcetto che violenza è solo quella fisica, quella che lascia i lividi ed è passibile di una prognosi, violenza è anche quella psicologica che colpisce l’animo, la sensibilità, la vita sociale e lavorativa di una persona ma che non lascia lividi, o almeno non li lascia esteriormente nel significato prettamente letterale del termine, e che può avere conseguenze altrettanto devastanti.

 

Avv. Fatima Santina Kochtab


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