Per status di una persona si intende la posizione giuridica che questa occupa in una società organizzata ad ordinamento giuridico con conseguente titolarità di diritti e di obblighi.
Nel vigore delle preleggi, l'abrogato art. 17 non operava distinzione tra le diverse capacità.
La L. 218/1995 regola la materia con due diverse norme: l'art. 20 relativo alla capacità giuridica, e l'art. 23 alla capacità d'agire.
La capacità giuridica ( art.20 L.218/1995 )
La capacità giuridica indica l’attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive ( diritti, obblighi, interessi legittimi).
Deriva direttamente ed unicamente dal fatto di essere persona ed è, quindi, una conseguenza immediata ed ineliminabile della personalità.
La capacità giuridica viene distinta in
- Capacità giuridica generale, intesa quale idoneità ad essere titolari di diritti ritti ed obblighi giuridici è regolata dalla legge nazionale del soggetto (Lex personae). Potranno presentarsi alcune differenze: ad es. in Italia la capacità giuridica si acquista con la nascita, per il diritto spagnolo occorre attendere 24 ore dopo la nascita.
- capacità giuridica speciale, intesa quale capacità specifica connessa alla titolarità di posizioni giuridiche attive o passive in determinati rapporti, è invece determinata dalla lex causae, ovvero dalla stessa legge che regola il rapporto di cui si tratta. Ad es. la capacità a succedere è regolata dalla legge stessa che regola la successione (ma ci sono dei rapporti che sfuggono a questa regola, assegnando comunque maggior rilevanza alla persona, come nel caso del matrimonio, rapporto in cui la capacità è regolata dalla lex personae).
La capacità di agire ( art.23 L.218/1995 )
La capacità d'agire è l'idoneità all'esercizio personale dei diritti e obblighi di cui si è titolari.
Anche in questo caso occorre fare una distinzione tra:
- Capacità di agire generale che è regolata dalla lex personae e comprende:
-
- la questione del raggiungimento della maggiore età,
- l'eventuale emancipazione,
- la capacità di stare in giudizio.
- La capacità d'agire speciale è l’idoneità a svolgere una specifica attività giuridica consistente:
-
- nell'acquisto,
- nell'esercizio di determinati diritti
- nell'assunzione di obblighi.
È disciplinata dalla stessa legge che regola l'atto o il rapporto ( lex causae), e comprende anche l'incapacità di intendere e di volere, pur se momentanea o transitoria (incapacità naturale).
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