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Diritto internazionale privato: forma e pubblicità degli atti

La forma degli atti

In assenza di espressa previsione deve ritenersi applicabile alla forma degli atti la stessa legge chiamata, secondo le norme di diritto internazionale privato, a disciplina della sostanza.

 

In via generale può dirsi che il legislatore ha perseguito l’obiettivo della conservazione del negozio.

 

Il favor validas è raggiunto attraverso la frequente previsione di concorso alternativo di criteri di collegamento, per la regolamentazione della forma. Con l’effetto che, colui che agisce per l’invalidità dell’atto deve offrirne la prova relativamente ad ognuno degli ordinamenti richiamati.

 

La pubblicità degli atti

Dalla forma dell’atto devono essere distinte le forme di pubblicità dell’atto, ovvero gli strumenti con cui l’atto stesso viene portato a conoscenza degli altri consociati.

 

L’art.55 L. 128/1995 disciplina espressamente le forme di pubblicità degli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali stabilendo che esse devono essere regolate dalla legge del luogo in cui le cose che formano oggetto di tali diritti si trovano al momento dell’atto.

Per quel che riguarda le forme di pubblicità relative ad atti diversi da quelli che incidono sui diritti reali sembra preferibile ritenere, in mancanza di un’esplicita indicazione normativa, che esse debbano essere regolate, in considerazione della loro funzione di tutela dell’affidamento dei terzi, dalla legge del luogo in cui può essere radicato l’interesse ad avere conoscenza dell’atto stesso.

 

Così ad es. per la pubblicità degli atti relativi alle vicende di una società commerciale sarà opportuno fare riferimento alla legge del luogo in cui la società ha sede o, comunque, svolge la sua attività.

 

Analogamente per gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti relativi aventi ad oggetti beni ( locazione, comodato, custodia…) si farà rinvio alla legge del luogo in cui si trovano i beni.

 

Allorquando, poi, si ci trovi in presenza di atti rispetto ai quali appare difficile localizzare in un ambito territoriale previsto gli interessi sui quali si incide ( es. notificazione cessione di un credito pecuniario), potrà farsi riferimento ai criteri di collegamento stabiliti per il tipo di rapporto in esame ( nel caso dell’esempio quelli stabiliti per le obbligazioni contrattuali).

 

 

 

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