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Il Consiglio Nazionale Forense

Il CNF ha sede presso il Ministero della giustiziadura in carica quattro anni

 

I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel  rispetto dell’equilibrio tra i generi. 

 

Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

 

Il CNF è composto da avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle  giurisdizioni superiori.  

 

Il meccanismo di elezione dei componenti

Il meccanismo di elezione dei componenti del CNF è basato sull'elezione da parte  dei componenti dei vari Consigli dell’ordine, riuniti su base distrettuale, a loro volta  eletti dagli iscritti all'albo, e integra un sistema elettorale che dovrebbe risultare idoneo a selezionare candidati di profilo, tale da non dare adito a dubbi circa la possibilità di condizionamenti e interferenze nell'esercizio delle funzioni.  Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti In tutti i distretti il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a  parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione.

Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei 15 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

 

La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle  sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica

 

I compiti fondamentali del CNF

In particolare, l’organo di autogoverno della classe forense 

  • ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale;
  • conserva una limitata potestà regolamentare, potendo emanare gli atti funzionali al suo funzionamento e, ove occorra, a quello degli ordini circondariali;
  • può adottare e aggiornare il codice deontologico
  • provvede alla tenuta: 

o    dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori,

o    dell’elenco nazionale degli avvocati;

o    e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;  

  • promuove attività di coordinamento dei consigli degli ordini territoriali;
  • propone al ministro le tariffe professionali;
  • collabora con i singoli Consigli per la conservazione e la tutela dell’indipendenza  e del decoro professionale;
  • esprime pareri, su richiesta del ministro, in materia di disegni di legge sulla professione e l’amministrazione della giustizia ma anche in merito alla previdenza forense;
  • provvede a dare informazioni sulla sua attività amministrativa;
  • istituisce e disciplina l’osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;
  • designa i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi nazionali e internazionali. 
  • Inoltre, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF può:   

o    determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

o    stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

 

o    stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.  

 

L’osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione.

Con regolamento il CNF ha istituito l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 247/2012

  

L’osservatorio è un organo del CNF:

  • raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali
  • e pubblica periodicamente rapporti dedicati allo stato della giustizia italiana (art. 1, co. 2, reg. 4/2013).  

Per contribuire a una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell’accesso alla giustizia, l’osservatorio nazionale promuove la  costituzione di osservatori distrettuali e circondariali presso i rispettivi consigli dell’ordine distrettuale e circondariale ai quali è demandato il compito di effettuare  ricerche, raccogliere dati, e promuovono studi, anche in collaborazione con altri enti ed  istituti, in materia di amministrazione della giustizia. 

 

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l’osservatorio:

  • monitora i dati relativi al trattamento dei detenuti,
  • controlla l’effettiva corrispondenza tra del sistema processuale ai canoni del giusto processo,
  • cura che sia osservato il principio costituzionale del giusto processo.

 

Funzione giurisdizionale del CNF.

Il CNF esercita la funzione giurisdizionale.

  

In particolare:  

  •  Si pronuncia:
    • sui reclami contro i provvedimenti disciplinari
    • in materia di albi,  elenchi e registri
    • e rilascio del certificato di compiuta pratica
  • Si pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine;
  • risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali;
  • esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare.  

Gli atti impugnabili davanti al CNF costituiscono numerus clausus.  

 

Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico  ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza

 

 

Le decisioni del CNF hanno natura di sentenza e sono notificate, entro 30 giorni:

  • all'interessato
  • al pubblico ministero presso la corte d’appello
  • il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene.
  • al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa. 

 

Nei casi di pronuncia sui reclami contro i provvedimenti disciplinari la notificazione  è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.  

 

 

Contro le decisioni del CNF gli interessati e il pubblico ministero possono proporre, entro 30 giorni dalla notificazione, ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per 

  • incompetenza,
  • eccesso di potere,
  • o violazione di legge.  

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente

 

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato

 

La legge L. 247/2012 attribuisce particolare rilevanza al decoro professionale, stabilendo che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale correttezza.   

Pertanto, le decisioni del CNF possono essere valutate dalle Sezioni Unite sotto il  profilo della violazione di legge, ossia valutando se la decisione del CNF abbia fatto  corretta applicazione dei criteri del decoro e della corretta e leale concorrenza

  

In generale, il decoro comprende:

  • lo svolgimento diligente ed esaustivo delle prestazioni professionali richieste,
  • la coscienziosa preparazione tecnica, la disponibilità all'aggiornamento continuo anche dei collaboratori e dipendenti,
  • l’efficiente organizzazione dell’équipe professionale,
  • la correttezza professionale nei confronti dei colleghi e degli utenti

 

Nel prossimo articolo parleremo della responsabilità dell’avvocato.

 

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