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Nell’estate dei viaggi annullati o rinviati come muoversi tra voucher e rimborsi.

In questo periodo è solito sentir parlare di rimborsi a mezzo di voucher i quali salvaguardano gli operatori dall'improvvisa riduzione di liquidità che si è creata a causa della pandemia da Covid-19 ma non anche i consumatori che si vedono corrisposti buoni il cui reale utilizzo allo stato attuale delle cose risulta alquanto incerto e che rischiano, pertanto, di perdere gli importi di anticipi o saldi versati per prenotazioni di servizi turistici o di trasporto.

 

La legge “Cura Italia” aveva demandato alle compagnie aeree ed ai tour operator di scegliere se emettere un voucher o rimborsare in denaro i propri clienti per voli e viaggi cancellati nel periodo di emergenza e restrizioni alla mobilità dovuti al diffondersi del virus Covid-19.

 

 

Ciò ha provocato l’avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia per violazione della normativa europea in materia di viaggi la quale prevede una regolamentazione in materia del tutto inversa rispetto a quanto stabilito dal Decreto “Cura Italia”: è il consumatore – in caso di cancellazione – a poter scegliere fra voucher o rimborso e non la compagnia. Tale disposizione vuole scongiurare una indefinita emissione di buoni a cui si corre il rischio di andare in contro demandando la scelta alla compagnia titolare del vettore o del viaggio. È inevitabile che il titolare del servizio, al fine di avere liquidità, scelga tendenzialmente il voucher e non il rimborso in denaro, a discapito del consumatore che rischia di perdere quanto investito nell'acquisto di servizi turistici e di trasporto a causa di un evento del tutto imprevedibile al momento dell'acquisto.

 

 

Il Governo è intervenuto sul tema con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. Decreto rilancio.

Tale intervento normativo chiarisce finalmente in maniera ufficiale la questione viaggi e vacanze annullati a causa del coronavirus.

 

In particolar modo ad occuparsi del tema è l’art.182, comma 3-bis rubricato "Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici" il quale reca novità all’art 88-bis del DL n 18 in materia di:

  • viaggi di soggiorno
  • viaggi con pacchetti turistici
  • viaggi e iniziative di istruzione.

La norma si applica alle prestazioni dovute in relazione a contratti di:

  • trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre;
  • nonché ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico.

 

Le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio in tema di viaggi cancellati entro il 31 luglio 2020.

  • Emissione automatica di voucher per viaggi cancellati entro il 31 luglio. 

Per i contratti attinenti soggiorni, pacchetti turistici, viaggi ed iniziative di istruzione e contratti di trasporto aereo, ferroviario, navale e mediante autobus stipulati dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, l’emissione del voucher sarà automatica esercitando il recesso entro il 31 luglio 2020 sia che il recesso sia dovuto alla sorveglianza sanitaria per coronavirus che per altri motivi.

 

Nulla si sa invece in merito ai recessi effettuati dopo il 31 luglio 2020 per i quali bisognerà attendere un ulteriore intervento normativo.

  

La legge non prevede l’accettazione da parte del destinatario: una volta terminata la procedura di recesso l’emissione del voucher avverrà in maniera automatica.

 

  • Voucher per viaggi e vacanze : validità per 18 mesi.

I voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del coronavirus fino al 31 luglio 2020 saranno validi per 18 mesi, non più un anno, decorsi i quali, qualora non sia stato utilizzato il voucher, avrà luogo il rimborso

 

La durata dei voucher è di 18 mesi anche per quelli emessi prima della legge.

  • Voucher emessi dalle compagnie di trasporto per viaggi cancellati entro il 31 luglio: validità per 12 mesi .

 

Per quanto riguarda i voucher emessi relativamente al trasporto aereo, ferroviario e marittimo il rimborso potrà essere richiesto entro 12 mesi dall’emissione.

 

 

 

 

  • Il consumatore non può rifiutarsi di accettare il voucher.

Bisogna sottolineare che la legge Rilancio ha mantenuto, al comma 3-bis, il fatto che il consumatore non possa rifiutarsi di accettare il voucher, se il recesso è esercitato entro il 31 luglio 2020.

 

 

Tuttavia per permettere al consumatore di utilizzare il voucher gli viene fornita la possibilità di usufruirne anche per servizi erogati da un altro operatore dello stesso gruppo societario.

  • Mancato utilizzo del voucher nei termini: rimborso entro 14 giorni.

Nel caso in cui il voucher dei 18 o 12 mesi non venga utilizzato né per usufruirne né per prenotare dei servizi, entro 14 giorni dalla scadenza la compagnia è tenuta a corrispondere al consumatore il rimborso dell’importo versato.

 

 

Tuttavia, diversamente da quanto avviene per l’emissione del voucher, il rimborso non è automatico allo scadere del termine previsto per la sua validità, dovrà essere il consumatore ad attivarsi per ottenerlo facendone apposita richiesta alla compagnia che lo ha emesso.

 

 

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